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La possibilità offerta al lavoratore dal contratto collettivo di consultare un comitato paritetico, il cui rinvio sospende la decisione del datore di lavoro, costituisce per quest’ultimo una garanzia fondamentale che obbliga il datore di lavoro ad informarlo di tale possibilità. In caso contrario, il licenziamento è privo di   reale e grave motivo .

Panoramica delle procedure di licenziamento disciplinare: –

Non è raro che, in applicazione del principio di favore, i contratti collettivi impongano al datore di lavoro, in particolare in materia disciplinare, il rispetto di una particolare procedura di licenziamento.
Dalla giurisprudenza risulta che le conseguenze legate al mancato rispetto di tale procedura dipendono strettamente dal fatto che le garanzie procedurali in questione siano considerate dal giudice come garanzie materiali, come illustrato dalla presente sentenza del 27 giugno 2012. le garanzie procedurali offerte al lavoratore da convenzioni e accordi collettivi o dallo statuto del personale delle aziende pubbliche consistono spesso nell’istituzione di organi paritetici incaricati di esprimere pareri sulle sanzioni irrogate al lavoratore.La Camera sociale ricorda che la facoltà offerta al lavoratore dal contratto collettivo di adire tale comitato, il cui adito sospende la decisione del datore di lavoro, costituisce una sostanziale garanzia per il lavoratore (Soc. 28 marzo 2000, Boll. civ. V , n°136, 16 settembre 2008, notizia Dalloz, 25 settembre 2008, osservazione B. Inès). Si conferma, inoltre, che il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore della sua possibilità di consultare tali organi, in difetto il licenziamento pronunciato è privo di reale e grave causa (Soc. 21 ott. 2008, Dalloz actualité, 30 ott. 2008, oss. L. Perrin; Dr soc. 2009. 119, nota J. Savatier; RJS 2009. 44, n° 22).

Conseguenze del mancato rispetto delle procedure contrattuali: –

L’obbligo di indicare per iscritto le ragioni del licenziamento, previsto anche in questo caso dal contratto collettivo, non ha ovviamente lo stesso significato per la Corte di Cassazione. Secondo la Camera Sociale, infatti, l’irregolarità relativa all’inadempimento da parte del datore di lavoro dell’obbligo di indicare per iscritto al lavoratore le ragioni del provvedimento previsto nei suoi confronti non ha avuto l’effetto di privare l’interessato di difendersi efficacemente dinanzi al giudice commissione poiché era stato informato delle accuse a suo carico e aveva fornito risposte ai membri della commissione di conciliazione. In altri termini, il mancato adempimento di tale obbligo, così come il mancato rispetto di un termine convenzionale per il rinvio ad un organo consultivo (Soc. 3 giugno 2009, JCP S 2009. 1307, obs. Beyneix), non  costituisce la violazione di una garanzia materiale privando il licenziamento di una causa reale e grave. Quest’ultimo sarà giudicato tale solo a condizione che sia dimostrato che l’irregolarità ha avuto l’effetto di privare il lavoratore della possibilità di difendersi efficacemente dinanzi a tale organo.