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sentenza del 3 marzo 2015 della sezione sociale della Corte di Cassazione n . 13-23.348

L’ importanza della risoluzione del contratto

Si ricorda che la firma di una risoluzione contrattuale tra il lavoratore e il datore di lavoro non interrompe il termine di prescrizione di due mesi per atti ritenuti colpevoli da parte del datore di lavoro.

Quest’ultimo, infatti, dispone di un termine di due mesi dalla scoperta dei fatti ritenuti illeciti per avviare il procedimento di licenziamento disciplinare. Ciò significa che il datore di lavoro deve convocare il dipendente per un colloquio preliminare entro due mesi.

Se il datore di lavoro conclude un licenziamento contrattuale con il dipendente senza aver avviato la procedura di licenziamento disciplinare e il licenziamento convenzionale non va a buon fine, allora il datore di lavoro può avviare una procedura disciplinare solo se è ancora a conoscenza dei fatti entro i due mesi iniziati a decorrere.

Pertanto, il dipendente che recede allo scadere del bimestre non potrebbe più essere sottoposto a procedimento disciplinare per tali fatti.

Questa è la soluzione adottata dalla sezione sociale della Corte di Cassazione nella sentenza del 3 marzo 2015 n°13-23.348:

“Ma poiché la firma da parte delle parti di un inadempimento contrattuale non costituisce un atto interruttivo della prescription prevista dall’articolo L. 1332-4 del Codice del lavoro; E considerando che la Corte d’Appello, che ha statuito che il datore di lavoro non giustificava il fatto di non aver avuto conoscenza delle presunte assenze, l’ultima delle quali datata September 11, 2010, solo nei due mesi precedenti la convocazione, cioè il September 16, 2010, all’udienza colloquio preliminare, deduce esattamente la prescription dei fatti inesatti”

Prescription of due mesi and disciplinary procedure

In tale sentenza il datore di lavoro accusava il dipendente di assenze ingiustificate ma di non averlo convocato per un colloquio preliminare. Le parti avevano firmato un accordo di buonuscita, poi il dipendente si era ritrattato e il datore di lavoro aveva poi avviato il procedimento disciplinare convocandolo ad un colloquio preliminare in vista del suo licenziamento per assenze ingiustificate.

Il datore di lavoro ha perso la causa perché erano trascorsi più di due mesi dalla scoperta dei fatti illeciti.

Le colpe furono prescritte ed il licenziamento avvenne quindi senza reale e grave motivo.

Il principio è il seguente: la firma da parte delle parti di un inadempimento contrattuale non interrompe il termine di prescrizione di due mesi applicabile al procedimento disciplinare.