Risarcimento in natura
Il risarcimento può essere in natura o equivalente sotto forma di danni.
In materia extracontrattuale, il risarcimento in natura è meno ovvio che in materia contrattuale, in quanto il danno materiale è più comune del danno alla persona.
Al momento di emettere la sentenza, e se entrambe le richieste sono contraddittorie, il giudice dovrà decidere e preferire un metodo di riparazione all’altro.
La scelta non è quindi lasciata alla vittima.
In alcuni casi, è difficile imporre un risarcimento in natura, e anche se il risarcimento in natura è più adatto alla vittima, il giudice spesso preferirà il risarcimento in danni per evitare conseguenze sproporzionate.
Il risarcimento in natura consiste nel fornire alla vittima una misura diversa dal risarcimento pecuniario per consentirle di riparare al suo danno.
Può quindi consistere in una misura per porre fine all’atto illecito o in misure per eliminare il danno nel modo più efficace possibile.
Nel caso di danni alla persona, è preferibile la riparazione per equivalente.
Con il risarcimento per equivalente, la vittima riceve una somma di denaro, di cui può disporre liberamente, per compensare il danno.
Questo è importante perché il giudice non può decidere per la vittima come utilizzare la somma.
Cass. civ. 3, 10 dicembre 2015, n. 14-22.103
Cass. crim. 2 giugno 2015, n. 14-83.967
Cass. civ. 2, 7 luglio 2011, n. 10-20.373
“Che così statuendo, mentre il principio della riparazione integrale non implica alcun controllo sull’uso dei fondi assegnati alla vittima, che ne conserva il libero utilizzo, il tribunale locale ha violato il testo citato”.
Cass. civ. 2, 7 luglio 2011, n. 10-20.373
L’idea è quindi che il giudice opti per un sistema di riparazione realistico che permetta alla vittima di tornare al suo stato iniziale nel miglior modo possibile.
Che si tratti di un risarcimento in natura o per equivalente, DAMY può far valere le proprie richieste di risarcimento davanti a qualsiasi tribunale.