Tempo di lettura stimato (in minuti)
Il diritto di sciopero è riconosciuto a tutti i dipendenti del settore pubblico o privato, ma a determinate condizioni, altrimenti lo sciopero sarà illegale. Il lavoratore non viene pagato durante lo sciopero. Inoltre, il datore di lavoro non ha il diritto di costringerlo a lavorare, ma il dipendente può essere requisito in determinati casi. Questa decisione viene poi presa dalle autorità amministrative.
QUANDO POSSO RICHIEDERLO?
Ogni dipendente, sia del settore pubblico che privato, ha il diritto di scioperare. Ciò è possibile a condizione che la cessazione del lavoro sia collettiva e concertata e che le esigenze professionali siano chiaramente espresse. Il datore di lavoro deve essere informato dello sciopero, anche se nel settore privato non è richiesto alcun preavviso.
C’E’ UN CALO DI STIPENDIO?
Il lavoratore non viene pagato durante il periodo in cui è in sciopero. I sindacati possono istituire un fondo di solidarietà professionale o interprofessionale per fornire assistenza finanziaria ai lavoratori in sciopero. Al termine del movimento, tra i sindacati e il datore di lavoro può essere negoziato un accordo che preveda il pagamento di tutto o parte dello stipendio.
POSSO ESSERE LICENZIATO SE Faccio SCIOPERO?
L’esercizio del diritto di sciopero non può giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro. Il dipendente non può quindi essere licenziato o sanzionato, salvo il caso di colpa grave. Infatti, se ad esempio il dipendente vieta l’accesso in azienda a dipendenti non scioperanti con comportamenti violenti, rischia il licenziamento.
POSSO ESSERE RICHIESTO A LAVORARE?
Un datore di lavoro non può costringere un lavoratore in sciopero a lavorare. Solo le autorità amministrative possono ordinare ai dipendenti del settore pubblico o privato di tornare al lavoro. Questo è il caso in cui lo sciopero mina l’ordine pubblico o la sicurezza della popolazione. È stato quindi messo in atto un servizio minimo nei trasporti per consentire agli utenti di viaggiare durante uno sciopero.
Société d’Avocats DAMY, Nizza, Il diritto di sciopero, Aggiornamento 2022