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Prestito al consumo Ciascuno è normalmente tenuto a pagare i propri debiti, e non siamo certo noi, né alcun altro professionista legale, che arriverebbe a contraddire o minimizzare la portata del famoso articolo 2284 del codice civile, ai sensi del quale “Chiunque è personalmente obbligato è tenuto ad adempiere al suo impegno su tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri”.

Tuttavia, così come lo stato di diritto e la democrazia non consentono che l’indignazione pubblica giustifichi la frettolosa esecuzione di un individuo sospettato di aver commesso il crimine più efferato, la nostra società non accetta che chi si ritiene creditore di una somma di denaro ricorra a tutte le manovre per ottenere il rimborso.

Tale principio capital merita tuttavia di essere richiamato con forza a un pugno di società, tant’è che sembrano ritenere di evolversi in pieno Far West, dove la legge del più forte un tempo incoraggiava l’instaurarsi del terrore per raggiungere il suo obiettivo, a dispetto di qualsiasi  regola o legge  .

Titoli esecutivi per sequestro: –

Chi non ha sentito, infatti, negli ultimi anni, la generalizzazione di pratiche che consistono nell’esercitare la massima pressione su una data persona, cercando di raggiungerla in qualsiasi momento, in casa o in casa? di lavoro, minacciandola, con l’uso di un approssimativo gergo pseudo-legal, di inviarle un’armata di ufficiali giudiziari che sequestreranno quasi tutto ciò che è in suo possesso, e cercando di macchiare la sua reputazione presso i suoi parententi e il suo datore di lavoro?

Spesso al limite della legalità, a volte manifestamente illegali, queste pratiche sono tanto più illegittime in quanto il più delle volte sono finalizzate ad ottenere il pagamento di vecchi debiti che, nella migliore delle ipotesi, non possono più essere oggetto di procedimenti giudiziari. . in tribunale, o, nel peggiore dei casi, si estinguono puramente e semplicemente legalmente!

Per questo ci sembra fondamentale richiamare le regole più fondamentali in tema di mancato pagamento, perché è nella consapevolezza dei propri diritti che si può analizzare la fondatezza di un approccio ed eventualmente dissuadere, o addirittura attaccare. . , autore di pratiche che possono essere sia riprovevoli che dannose.

In concreto, a quali condizioni possono essere sequestrati beni di mia proprietà o denaro dal mio corrente bancario per consenter la restitution integrale di un prestito che non ho voluto o non ho potuto rimborsare integralmente?

Richiesta of legal assistance: –

La prima regola, da cui svilupperemo il nostro ragionamento, è la seguente: un sequestro può essere eseguito solo da un ufficiale giudiziario e sulla base di un titolo esecutivo.

A questo proposito, the article L111-3 del codice delle procedure di esecuzione civile (ex articolo 3 della legge n. 91-650 del 9 luglio 1991 che riforma le procedure di esecuzione civile) prevede che:

“Solo i titoli esecutivi costituiscono:

1° Le decisioni dei tribunali dell’ordine giudiziario o dell’ordine amministrativo quando hanno forza esecutiva nonché gli accordi ai quali questi tribunali hanno conferito forza esecutiva;

2° Atti e sentenze stranieri nonché lodi arbitrali dichiarati esecutivi con decisione inappellabile che sospende l’esecuzione;

3° Estratti del verbale di conciliazione sottoscritti dal giudice e dalle parti;

4° Atti notarili recanti formula esecutiva;

5° Il documento rilasciato dall’ufficiale giudiziario in caso di mancato pagamento di un assegno;

6° Titoli rilasciati da persone giuridiche di diritto pubblico qualificate come tali dalla legge, o decisioni alle quali la legge attribuisce gli effetti di una sentenza. »

Semplificando, ne consegue che i debiti derivanti da un prestito non integralmente rimborsato possono in linea di principio dar luogo al sequestro di beni o denaro da un conto corrente solo dopo un giudizio definitivamente chiuso. , a meno che il prestito non sia stato concluso davanti a un notaio.

Di conseguenza, quando un ente ti chiede il pagamento di tali somme, e accenna alla possibilità di ricorrere all’Ufficiale Giudiziario se rifiuti di collaborare, la prima delle riposte da opporre è quella di chiedere se è in possesso di un titolo esecutivo. e, in tal caso, di inviarvelo.

A questo proposito: non fatevi ingannare dall’invio di lettere che implicherebbero una possibile collaborazione con una società, perché anche la ricezione di lettere che sembrano emanating from a Ufficiale Giudiziario not guaranteed in alcun modo il possesso di un titolo. esecutiva.

E per una buona ragione: in circa il 90% dei casi, le organizzazioni che utilizzano questo tipo di pratica semplicemente non ne hanno uno e non possono ottenerlo.

Il motivo di tale impossibilità è abbastanza facile da capire: il pagamento dei debiti in denaro può essere continuato solo per un certo periodo di tempo, chiamato periodo di pignoramento, che in tali circostanze è il più delle volte scaduto.

In materia di credito al consumo , l’articolo L311-37 del Codice del consumo prevede quanto segue:

“Le azioni retributive commesse dinanzi a lui in occasione dell’inadempimento del mutuatario devono costituirsi entro due anni dal fatto che le ha originate, pena la preclusione”.

Do not consegue che se l’azione non è stata promossa entro due anni dal primo insoluto, non è più possibile pretendere alcun pagamento in giudizio, e quindi procedere al sequestro. , a meno che il contratto non sia stato concluso davanti a un notaio.

Tuttavia, tale finishes non deve essere confuso con il fini di prescription del debito, che attualmente è di cinque anni, ai sensi dell’articolo 2224 del code civile, il quale prevede che:

“Le azioni personali o mobiliari si prescrivono in cinque anni dal giorno in cui il titolare di un diritto ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere i fatti che gli permettevano di esercitarlo. »

Se, infatti, he finishes di pignoramento impedisce solo la querela del pagamento, il finishes di prescription determina l’estinzione definitiva del debito.

In concreto, il risultato, in termini di credito al consumo, è che:

– entro un termine inferiore o uguale a due anni dal primo inadempimento, il creditore può ottenere dal debitore il pagamento volontario o agire in giudizio;

– entro un termine superiore a due anni ma inferiore a cinque, il creditore può ancora ottenere il pagamento volontario ma non può più agire in giudizio;

– decorsi i cinque giorni, il creditore non può più percepire il pagamento volontario né agire in giudizio.

Avrete capito: una volta scaduto il termine di pignoramento, il creditore ha tutto l’interesse a fare pressione sul debitore per ottenere da lui il pagamento al di fuori di ogni processo.

Perché è così?

Innanzitutto perché entro un termine superiore a due anni ma inferiore a cinque, l’esecuzione di un pagamento da parte del debitore, anche parziale, potrà essere legalmente accolta, e l’espresso riconoscimento del debito avrà l’effetto di ripristinare il diritto alla citare in giudizio.

Poi, perché entro più di cinque anni, questa sarà l’unica soluzione rimasta a sua disposizione, anche se totalmente illegale: il debito, in quanto non esiste più, non può essere teoricamente saldato, sicché la realizzazione di questo dà diritto teoricamente al suo autore al rimborso , ma molto spesso l’organizzazione sarà allora, in questa fase, meno collaborativa.

Va inoltre precisato, al riguardo, che se il fini di prescription era, prima dell’entrata in vigore della legge 17 giugno 2008, di trent’anni, ora si applica solo il nuovo fini. if applied, in quanto tutte le pretese sorte prima dell’entrata in vigore della legge hanno visto il loro terminates abbreviato a un massimo di cinque anni dal 19 giugno 2008, e sono state quindi tutte prescribedte il 19 giugno  2013  .