Gli obblighi di consulenza e diffida del banchiere erogatore di credito non erano chiaramente definiti a causa di una differenza tra le camere commerciali e civili della Corte di Cassazione. Con sentenze del 29 giugno 2007, la Camera mista ha definitivamente definito l’ambito dell’obbligazione del banchiere. Pertanto, è tenuto ad informare il debitore dei rischi relativi al suo indebitamento e ad offrirgli un prodotto adeguato alle sue capacità finanziarie. Infine, viene valutato concretamente lo status di debitore laico, che consente una maggiore tutela per il comutuatario del debitore ben informato.

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Maître Grégory DAMY , avvocato del foro di Nizza: obbligo di avvertire il banchiere.