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Salvo abusi, il lavoratore gode della libertà di espressione all’interno e all’esterno dell’azienda, alla quale possono essere apportate solo restrizioni giustificate dalla natura dell’incarico da svolgere e proporzionate allo scopo desiderato.

Un dirigente, membro del comitato di gestione, aveva creato un sindacato e distribuito, a nome di questo sindacato, un volantino in cui denunciava “l’ansia, lo stress, la sfiducia e le incertezze di tutti, di fronte alle voci e alle altre ristrutturazioni che sono allo stesso tempo subdolo e rischioso”. Dopo un temporaneo licenziamento, è stato licenziato.

La Corte di Cassazione, censurando la decisione dei giudici di merito, ritiene che quanto affermato nel volantino non costituisse un abuso della libertà di espressione da parte del dipendente. Ricorda che alla libertà di espressione dei dipendenti possono essere imposte solo restrizioni giustificate dalla natura della mansione da svolgere e proporzionate allo scopo perseguito.

Inoltre, per la High Court, le osservazioni non erano né offensive, né diffamatorie, né eccessive e il fatto che provenissero da un membro del comitato di gestione non doveva essere preso in considerazione.

Avvocato Grégory DAMY Bel diritto del lavoro, libertà di espressione