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Con sentenza del 4 luglio 2012, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso: «dato che è nell’esercizio del suo potere sovrano che la Corte d’appello ha, tenuto conto di tutti i documenti prodotti nel giudizio e senza snaturamento degli stessi, da un lato, ritenendolo unica fonte di reddito della coppia, non aveva contribuito proporzionalmente al proprio reddito alle spese domestiche e al mantenimento della casa coniugale e aveva dimostrato prepotenza nella vita familiare e ne deduceva che tali fatti costituivano un grave e rinnovato violazione dei doveri e degli obblighi matrimoniali che giustifichino la pronuncia del divorzio per sue esclusive colpe, invece,ha ritenuto che la rottura del matrimonio creava nelle condizioni di vita dei coniugi una disparità la cui compensazione richiedeva l’attribuzione al coniuge dell’indennità compensativa di cui quest’ultimo ne fissava l’importo;

che queste ragioni, che sfuggono alle lamentele dei mezzi, giustificano giuridicamente la sua decisione. »

In questo caso l’indennità compensativa è di 200.000 euro.

Grégory DAMY avvocato bel 2020