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Qualificazione del preavviso Il lavoratore può prendere atto della risoluzione del suo contratto di lavoro a causa della violazione degli obblighi essenziali da parte del datore di lavoro .
Condizioni per la risoluzione del contratto di lavoro per inadempienza del datore di lavoro: –
A seconda della gravità dei fatti, l’avvio di un’azione si analizza in un licenziamento senza reale e grave motivo o in una dimissione (SOC, 25 giugno 2003, n° 01-43.679, Boll. civ. V, n° 209 ).
Il mancato pagamento della retribuzione, la mancata fornitura di lavoro, il mancato rispetto delle norme di sicurezza, il mancato rispetto del riposo settimanale, sono, a titolo esemplificativo, tanti comportamenti gravi del datore di lavoro che possono giustificare l’azione del lavoratore .
Concetto pretoriano, atto entrato di recente nel Codice del lavoro grazie alla legge n° 2014-743 del 1° luglio 2014 .
La Procedura Accelerata per la Qualificazione degli Atti da parte del Dipendente :-
Questo testo stabilisce una procedura accelerata per le richieste di qualificazione degli atti presentate dal lavoratore sotto un duplice profilo:
– da un lato la controversia viene portata direttamente in cancelleria, senza fase di conciliazione
– dall’altro il Consiglio ha tempo di un mese per esaminare la richiesta
La tempestività è tanto più giustificata in quanto il lavoratore che ha preso atto della risoluzione del suo contratto di lavoro non viene indennizzato dall’assicurazione contro la disoccupazione in attesa della decisione del tribunale del lavoro.
Corte di Cassazione, Sezione Civile, Sociale, 26 marzo 2014. Tuttavia, questa accelerazione nel trattamento delle richieste non deve incoraggiare i dipendenti a risolvere il contratto di fronte a possibili comportamenti illeciti da parte del loro datore di lavoro.
La sezione sociale della Corte di Cassazione ha recentemente precisato che le violazioni imputate al datore di lavoro devono essere di gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro (Cass. soc., 26 marzo 2014, n°12-23.634; Cass. soc., 26 marzo 2014, n. 12-35.040; Cass. soc., 26 marzo 2014, n. 12-21.372).
Pertanto, sia la gravità delle colpe del datore di lavoro sia il tempo trascorso tra la loro commissione e l’atto commesso condizionano la qualificazione dell’atto commesso come licenziamento senza reale e grave motivo.
Al pari delle mancanze gravi che giustificano il licenziamento, le violazioni del datore di lavoro devono quindi essere intollerabili, rendendo impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Resta da vedere se l’obiettivo di rapidità prefissato dal legislatore sarà realizzabile nella pratica, considerato l’arretrato dei tribunali del lavoro.