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Dinamiche di valuation delle azioni Difficilmente merita commento questa nuova decisione relativa alla valuation delle  azioni   di un socio in una società professionale non commerciale   .

Valutazione delle azioni in una società civile professionale : la forza dei testi:-

Una recente decisione riguardante la valutazione delle azioni di un partner in un’unione civile professionale ha suscitato pochi commenti a causa della sua dipendenza dai testi legali sottostanti. La soluzione presentata nella decisione deriva direttamente dalle disposizioni dei testi pertinenti. Quanto al carattere di ordine pubblico dell’art. 1843-4 cc, numerosi articoli di dottrina e copiosa giurisprudenza hanno a lungo dibattuto sulla questione. Pertanto, è chiaro che né lo statuto né il giudice possono imporre requisiti specifici al perito nominato ai sensi dell’articolo 1843-4, anche in ordine alla data di valutazione.

Destino dei profitti e degli eredi nella valutazione delle azioni: una prospettiva unica: –

L’importanza del giudizio risiede principalmente nelle circostanze distinte derivanti dalla morte di un partner, rispetto alle situazioni più comuni che comportano il ritiro o l’esclusione di un partner. In caso di recesso o di esclusione, il dibattito verte solitamente sulla  determinazione  della data di decadenza del socio, che ne determina il diritto alla partecipazione agli utili per un determinato periodo. Tuttavia, quando un partner muore, la situazione diventa relativamente più semplice. La questione della data di perdita della qualità di socio non si pone, e la sorte dei beneficiari è espressamente disciplinata dalla legge n. 66-879 del 29 novembre 1966, che disciplina le società civili professionali.

La legge distingue la sorte delle quote, che passano agli eredi secondo il loro valore patrimoniale, e la qualità di socio, prerogativa extrapatrimoniale attribuita per natura al socio scomparso per il suo carattere intuitu personae. L’articolo 24, comma 2, della legge attribuisce agli aventi diritto il diritto di trasferire le azioni del socio deceduto, purché ne ricorrano i presupposti o ottenga il benestare della società. Il testo specifica anche la procedura a tal fine, precisando che in mancanza di cessione o approvazione entro il termine, la società o i soci devono rimborsare ai beneficiari il valore delle azioni secondo le condizioni previste dall’articolo 21.

Soprattutto, il comma 4 sottolinea che durante tale periodo gli eredi non possono esercitare alcun diritto all’interno della società. Tuttavia, salvo decadenza di tali diritti, essi conservano il diritto di partecipare agli utili alle condizioni previste dallo statuto. Questa disposizione chiave chiarisce la soluzione presentata nel caso specifico, illuminando l’entità del coinvolgimento degli eredi negli affari della società durante il processo di valutazione.