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Il giudice in camera di consiglio, potendo designare l’agente tra i comproprietari o al di fuori di essi, l’esistenza di una controversia tra i co-individaires non costituisce necessariamente un ostacolo alla nomina di uno di essi come agente condominiale.

Pertanto, la Corte di Cassazione dedica al giudice di camera di consiglio un ampio potere discrezionale per la nomina del rappresentante, rifiutandosi di ritenere che la lite tra i comproprietari vieti la nomina di uno di essi. La sua potestà non è tuttavia discrezionale, la Corte di cassazione ha tenuto ben presente il ragionamento di merito dei giudici, i quali avevano «ritenuto che il precedente procedimento rivelava il coinvolgimento [di tale comproprietario impugnato] in un’ottica di tutela interessi sociali, e osservava che tale coinvolgimento era idoneo a garantire una buona difesa dell’interesse della comproprietà”.
La Corte respinge, inoltre, l’argomento secondo cui, nominando il contitolare contestato dagli altri due, quale mandatario speciale del contitolare, a rappresentarlo nell’assemblea straordinaria della società, il che ha portato a conferire allo stesso un potere di rappresentanza superiore a quella rappresentata dalla sua quota di comproprietà, e quindi ad una sovrarappresentanza di tale comproprietario designato come rappresentante della comproprietà.
Pertanto, quando il mandato legale conferito al comproprietario rientra in un quadro giuridico, anche se conferisce a questo comproprietario un potere di rappresentanza superiore a quello rappresentato dalla sua quota di comproprietà, non può essere rimproverato al giudizio giudici per violazione del principio di parità degli azionisti.
Grégory Damy Avvocato Nizza Diritto commerciale