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Uso misto Durante la durata di un contratto di locazione ad uso misto, l’inquilino non è obbligato a utilizzare i locali sia per scopi residenziali che professionali. Tuttavia, il diritto al rinnovo del contratto di locazione è subordinato al fatto che l’inquilino occupi almeno parzialmente i locali come residenza principale alla scadenza del contratto .

Contesto e condizioni di locazione:-

In un caso specifico, è stato concesso un contratto d’affitto a una società civile professionale di avvocati per ospitare uno dei suoi membri e svolgere la propria attività professionale.

Il locatore, adducendo che i locali erano adibiti esclusivamente ad uso professionale, ne ha dato avviso all’inquilino. L’avviso non è stato emesso ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 89-462 del 6 luglio 1989, ma piuttosto “in conformità con le disposizioni del codice civile, i termini del contratto di locazione e l’articolo L. 632-1 del codice dell’edilizia e dell’abitazione”, che riguarda gli affitti arredati.

Controversie e procedimenti legali:-

Il proprietario ha portato la questione in tribunale quando l’inquilino si è rifiutato di conformarsi, chiedendo la convalida dell’avviso e lo sfratto dell’occupante. Tuttavia, il ricorso del locatore non ha avuto successo (Parigi, 31 maggio 2011, AJDI 2012. 272), in quanto il licenziamento non ha dimostrato alcuna delle ragioni specificate nell’articolo 15. È importante notare che l’articolo 15 non consente al proprietario di emettere un avviso esclusivamente per il recupero, la vendita o un motivo legittimo e serio.

Dinanzi al giudice, sulla base della citata giurisprudenza dell’assemblea plenaria della Corte di Cassazione, è stata logicamente respinta la tesi del locatore secondo cui la legge del 1989 non doveva essere applicata per l’esclusivo uso professionale dei locali.

Tuttavia, il locatore ha anche sostenuto, in subordine, che l’uso professionale esclusivo dei locali da parte dell’inquilino costituiva un motivo legittimo e serio per rifiutare il rinnovo del contratto di locazione ai sensi dell’articolo 15-I della legge. In tali circostanze, è stata ritenuta sussistente la sussistenza di un motivo grave e legittimo, fermo restando che non agisce in malafede un locatore che diffida per un motivo legittimo e grave dopo aver consentito o provocato a più riprese il rinnovo del contratto .

La Suprema Corte, infatti, ha criticato la decisione del giudice parigino per aver disatteso la sussistenza di tale motivo senza riconoscere all’inquilino l’utilizzo dell’immobile locato come propria abitazione principale, almeno in parte, al termine del contratto. Fortunatamente, il preavviso è stato notificato più di sei mesi prima della scadenza del contratto (28 marzo per 30 settembre), rispettando così il termine previsto dalla legge del 1989 (Avvocato d’affari, 2020).