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Ryanair v. Opodo In assenza di rapporti contrattuali, le condizioni generali di utilizzo di un sito non sono opponibili a terzi ricorda la  Corte d’appello di Parigi  .

Non opponibilità delle Condizioni Generali d’Uso a terzi:-

Si conferma così la sentenza del TGI di Parigi del 9 aprile 2010 che aveva respinto Ryanair di tali ricorsi contro l’agenzia di viaggi online Opodo. La compagnia low-cost irlandese voleva vietare la vendita dei suoi biglietti su Opodo.fr, Opodo.be e vivacances.fr.

In primo luogo ha invocato la presunta violazione da parte di Opodo dei suoi T&C che vietano qualsiasi uso commerciale del sito. La corte ha innanzitutto notato che questo documento non è apparso sulla homepage. Solo dopo aver consultato le destinazioni e gli orari, effettuato la scelta di un volo ma prima di prenotarlo, l’internauta è invitato a spuntare una casella davanti alla menzione “Ho letto e accetto le condizioni generali di viaggio   i T&C del sito”.

Tutela dei diritti sulle banche dati: caso Ryanair vs. Opodo: –

Pertanto, l’utente Internet che effettua una prenotazione con Opodo viene rimandato sur Ryanair.com al fin della consultation. Il tribunale conclude che queste condizioni generali si applicano quindi solo all’utente di Internet che stipula un contratto di trasporto aereo con Ryanair. Inoltre, l’agenzia online, che funge da intermediario, rimane una terza parte del contratto di prenotazione del biglietto, concluso tra la società e l’utente di Internet, i cui T&C non la vincolano.

La sentenza conferma anche la sentenza di primo grado che ha respinto le pretese di Ryanair per violazione dei suoi diritti di produttore della banca dati.

The Corte d’Appello ritiene che i dati e le informazioni relative a voli, orari, disponibilità e prezzi costituiscano una banca dati suscettibile di essere tutelata dal diritto sui generis del produttore.

Non importa, secondo lei, che il database sia legato all’attività principal di Ryanair, “qualsiasi produttore di database che abbia interesse ad investire nel campo della sua attività”.

Ritiene invece che la compagnia aérea non abbia giustificato gli investmenti che avrebbe effettuato per la raccolta dei dati, l’aggiornamento del database et per la sua architectural distinction endoli nettamente da quelli relativi alla biglietteria e alla gestione dei voli. Accantona, inoltre, the relativo argomento alla contraffazione del marchio Ryanair ritenendo che Opodo pit tenuta a comunicare all’internauta l’identità della società, a scopo informativo e per evitare qualsiasi confusione.

DAMY Legal Studio