Congedo – Ripristino dell’alloggio da parte dell’ufficiale giudiziario

19.99

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Descrizione

Lei ha dato in affitto un’abitazione e alla sua scadenza desidera porre fine al contratto di locazione per riprenderla e abitarla. Attenzione: Il passaggio alla vita può essere esercitato soltanto da una persona fisica locatrice o assimilata a una persona fisica dall’articolo 13 della legge n. 89-462 del 6 luglio 1989 (impresa familiare). Una persona giuridica non può concedere un congedo per questo motivo; il congedo sarebbe inammissibile. L’autorizzazione deve essere consegnata all’inquilino per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per atto dell’ufficiale giudiziario almeno sei mesi prima della data di scadenza del contratto di locazione. Si consiglia di inviare il congedo dall’ufficiale giudiziario per una maggiore sicurezza, perché se si invia una lettera raccomandata, è possibile che il vostro inquilino non lo ritirerà presso l’ufficio postale in caso di assenza. Il congedo deve indicare con precisione il motivo per cui è concesso, in questo caso, è dato perché si desidera riprendere i locali affittati per vivere in loro. Il congedo deve inoltre specificare il nome e l’indirizzo del beneficiario della transazione, altrimenti sarebbe nullo.

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