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Obbligo del datore di lavoro di rimborsare le spese di trasporto pubblico del dipendente 

Un datore di lavoro non può rifiutarsi di rimborsare parzialmente ad un dipendente, per il motivo che vive troppo lontano, le spese di trasporto pubblico tra il suo luogo di residenza abituale e il suo luogo di lavoro. È quanto ha appena chiarito la Corte di Cassazione con una sentenza del 12 dicembre 2012.

Un dipendente aveva chiesto il rimborso parziale del suo abbonamento ferroviario relativo al viaggio da una città di provincia a Parigi. Il suo datore di lavoro si era rifiutato in quanto i viaggi superavano i limiti dell’area geografica del suo luogo di lavoro, in questo caso la regione dell’Île-de-France.

Secondo la Corte di Cassazione, la normativa del lavoro impone attualmente ai datori di lavoro di coprire parzialmente il costo degli abbonamenti sottoscritti dai propri dipendenti per i viaggi con i mezzi pubblici tra il luogo di residenza abituale e il luogo di lavoro, senza distinzione in base all’ubicazione geografica del luogo di lavoro. questa residenza. Nessuna disposizione, infatti, limita questa copertura ai dipendenti che lavorano nell’Île-de-France per viaggiare esclusivamente nella regione dell’Île-de-France.

Decisione della Corte di Cassazione relativa alle limitazioni geografiche del rimborso

La Corte di Cassazione, in un’importante decisione del 12 dicembre 2012, ha precisato che i datori di lavoro non possono rifiutarsi di rimborsare parzialmente le spese di trasporto pubblico di un dipendente per il fatto che quest’ultimo abita troppo lontano dal luogo di lavoro. Si trattava di un dipendente che aveva chiesto il rimborso parziale del suo abbonamento ferroviario relativo al viaggio tra una città di provincia e Parigi. Il datore di lavoro aveva respinto la richiesta, sostenendo che gli spostamenti superavano i limiti geografici del luogo di lavoro, in particolare la regione dell’Île-de-France.

Secondo la Corte di Cassazione, l’attuale normativa sul lavoro obbliga i datori di lavoro a coprire parzialmente i costi di abbonamento dei dipendenti per i loro spostamenti con i mezzi pubblici tra il luogo di residenza abituale e il luogo di lavoro, senza tener conto dell’ubicazione geografica della residenza. La decisione sottolinea che nessuna disposizione limita tale rimborso ai lavoratori dipendenti che lavorano nella regione dell’Île-de-France, invalidando così la tesi del datore di lavoro.

Va notato, tuttavia, che questa decisione si applica solo ai dipendenti del settore privato e non riguarda i dipendenti pubblici che lavorano nell’Île-de-France, poiché norme specifiche limitano il rimborso alla zona dei trasporti pubblici dell’Ile-de-France. Questa decisione costituisce un importante precedente, garantendo un trattamento equo e il rimborso delle spese di viaggio per i dipendenti, indipendentemente da dove vivono.

Va notato che questa decisione non riguarda i dipendenti pubblici che lavorano nell’Île-de-France, poiché i testi limitano esplicitamente il rimborso alla zona di trasporto dell’Île-de-France.

Studio Legale DAMY 2022