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Se l’inosservanza di un obbligo contrattuale può essere oggetto di azione per il reato di ostacolo, è a condizione che la violazione dell’obbligo legale della stessa natura comporti tale sanzione.
Il contratto collettivo dei grandi magazzini prevede che, prima di decidere di fissare l’orario di chiusura di un negozio dopo le 20:00, il datore di lavoro debba consultare il comitato aziendale (o, in mancanza, i rappresentanti del personale) e avviare trattative con i delegati sindacali sulle condizioni di questa chiusura.
La direzione di un grande magazzino, che si è rifiutata di negoziare tale rinvio con i sindacati, è stata perseguita per ostacolo all’esercizio dei diritti sindacali.
Se i giudici di merito ritengono accertato il reato, la sezione penale della Corte di cassazione censura tale decisione. Infatti, l’articolo L. 2263-1 del Codice del lavoro prevede che quando, in base ad un’espressa disposizione legislativa in una materia specifica, un contratto collettivo esteso deroga alle disposizioni di legge, le violazioni delle disposizioni derogatorie sono punite con sanzioni derivanti dalla violazione delle norme le disposizioni legali.Ma in questo caso, come ritenuto dalla Corte di Cassazione, l’obbligo di negoziare con i sindacati i termini dello spostamento dell’orario di chiusura del negozio non è stato istituito dal contratto collettivo in applicazione di un’espressa previsione legislativa come previsto nell’articolo L. 2263-1 del Codice del lavoro.
Pertanto, l’inosservanza dell’obbligo contrattuale non potrebbe dar luogo ad una qualificazione penale. Tuttavia, l’Alta Corte ricorda che tale inadempienza del datore di lavoro potrebbe essere sanzionata sul piano civile.
Maître Grégory DAMY , avvocato Nizza, Reato di ostruzione – Aggiornamento 2022