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Ciò riguarda tutti i dipendenti che non hanno più un lavoro dal 1° novembre 2017. È necessario tenere conto di una data di fine contratto o di disdetta fissata al 31 ottobre 2017. La data di disdetta non deve essere presa in considerazione. che non ha alcun impatto. Dal 1 novembre 2017, l’accesso alla compensazione è possibile dopo aver lavorato 610 ore o 88 giorni. Tuttavia, le condizioni di accesso alle indennità di disoccupazionerimangono invariati, vale a dire che è necessario, in particolare, aver lavorato almeno 4 mesi come dipendente, aver perso involontariamente il lavoro (salvo alcuni casi di dimissioni) ed iscriversi come disoccupati. Il metodo di calcolo è stato corretto dal 1° novembre 2017. Pertanto le persone che combinano piccoli lavori di brevissima durata saranno compensate allo stesso modo di coloro che hanno perso un lavoro di durata più lunga, mentre fino ad allora i primi ricevevano un compenso maggiore. . L’indennità di disoccupazione è sempre preceduta da un periodo di attesa. Dal 1° novembre tale periodo è stato ridotto a 150 giorni anziché 180 (75 giorni per i licenziamenti). Questi periodi di compensazione si applicano ora a tutti, comprese le persone che beneficiano di assistenza alla creazione di imprese. La durata dell’indennità viene modificata a partire dal 53° anno di età. Prima dei 53 anni la durata massima è di 24 mesi. Dai 53 ai 54 anni questa durata aumenta a 30 mesi (se queste persone decidono di intraprendere una formazione possono essere indennizzate fino a 6 mesi). Dal compimento dei 55 anni la durata dell’indennità è aumentata a 36 mesi.Studio legale DAMY – novità sulla disoccupazione – novembre 2017