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In cinque decisioni, pronunciate il 17 september 2020 , il tribunale commercial di Parigi ha ordinato alla company di assicurazioni AXA di risarcire diversi ristoratori per le perdite operative derivanti dalla loro chiusura amministrativa.

 

 

 

Il rifiuto di AXA di risarcire i ristoratori per le perdite di esercizio

AXA ha rifiutato qualsiasi risarcimento, come molti altri assicuratori. 

Per i non addetti ai lavori, la lettura dei contratti può lasciare perplessi e, naturally, AXA ha rifiutato diguarantee la perdita utilizzando una clausola di esclusione.

I giudici non si sono sbagliati e hanno concordato con i restauratori.

Queste decisioni dimostrano che abbiamo fatto bene ad assegnare gli assicuratori e che le aziende non devono rinunciare a questa battaglia.

Come avvocati specializzati, vi suggeriamo di studiare i vostri contratti assicurativi per indicare se i casi potranno prosperare in tribunale.

Per quanto riguarda i casi giudicati a settembre 2020, i contratti menzionavano che le perdite operative a seguito della chiusura amministrativa sono coperte.

Analisi dei contratti assicurativi e dei procedimenti giudiziari

Tuttavia, dal 15 marzo 2020, in applicazione del decreto 14 marzo 2020 recante diverse misure relative al contrasto alla diffusione del virus covid-19, i ristoratori sono stati costretti a chiudere al pubblico i propri esercizi.

Le condizioni speciali dei contratti assicurativi multirischio professionali IARD AXA France prevedevano un’estensione della copertura per “perdita operativa a seguito di chiusura amministrativa” così formulata:

“La garanzia è estesa alle perdite di esercizio derivanti dalla chiusura temporanea totale o parziale dello stabilimento assicurato, quando ricorrono le seguenti due condizioni:

1. La decisione di chiusura è stata presa da un’autorità amministrativa competente, esterna all’assicurato

2. La decisione di chiudere è conseguenza di una malattia contagiosa, a

omicidio, suicidio, epidemia o avvelenamento. »

Va notato qui che l’epidemia è definita, nel dizionario dell’Accademia

francese, come segue:

“Comparsa e diffusione di una malattia contagiosa che colpisce sia, in una data regione, un gran numero di individui, sia, per metonimia, questa stessa malattia. »

Il decreto ministeriale 14 marzo 2020 che dispone la chiusura dei “luoghi aperti al pubblico non indispensabili alla vita della Nazione” è stato assunto nell’ambito della lotta alla diffusione del virus covid 19.

 

Sentenza del tribunale: nullità della clausola di esclusione di AXA

La diffusione del virus covid 19, data la sua velocità e il suo sviluppo all’interno della popolazione, ma anche le misure adottate per contrastarla, rientra senza dubbio nella definizione di epidemia.

Pertanto, la decisione di chiusura imposta alle società francesi è stata effettivamente la conseguenza di un’epidemia.

Nel tentativo di eludere i propri obblighi, la compagnia assicurativa AXA France IARD si è avvalsa di una clausola contrattuale di esclusione applicabile al rischio di epidemie.

Per essere esecutiva, tale clausola deve essere redatta in termini chiari e precise che non richiedano ambiguità.

Inoltre, la clausola di esclusione deve essere limitata, il che signifiea che deve circoscritere il rischio garantieo e non essere generale.

Tuttavia, nel caso di specie, la clausola contestata non era born formal born limitativa in quanto born chiara born precise ed era generale.

Peggio ancora, l’interpretazione che AXA FRANCE IARD intendeva rendere invalida la garanzia concessa del suo conteto.

Infatti, l’esclusione di garanzia invocata da AXA FRANCE IARD era così formulata:

“Sound excluded:

– Perdite di esercizio, quando, alla data del provvedimento di chiusura, almeno un altro stabilimento, qualunque ne sia la natura e l’attività, è oggetto, nello stesso territorio dipartimentale di quello dello stabilimento assicurato, di un provvedimento amministrativo di chiusura, per lo stesso motivo. »

Secondo AXA FRANCE IARD, questa clausola di esclusione era applicabile al rischio epidemico.

Tale interpretazione avrebbe avuto l’effetto di svuotare di sostanza la garanzia sottoscritta e avrebbe quindi l’effetto di neutralizzare la clausola contestata.

Tuttavia, ai sensi dell’articolo L.113-1 del Codice delle assicurazioni, la Corte di cassazione esclude la validità delle clausole di esclusione che hanno l’effetto di privarne la validità della garanzia:

“Nel decidere in tal senso, senza esaminare se l’esclusione prevista slab condizioni generali di contratto non privasse di ogni oggetto la copertura di responsabilità civil professionale stipulata dal (riparatore) per la sua attività di “riparatore a domicilio o presso l’indirizzo di he laughed,

risoluzione dei problemi di macchine edili e macchine agricole”, la Corte d’appello ha privato la sua decisione di base giuridica in relazione all’articolo L. 113-1 del codice delle assicurazioni. “

(2a civ., 20 March 2008, n°06-11763)

La stessa soluzione è stata resa quando la clausola di esclusione ha svuotato l’estensione della garanzia della sua sostanza:

“Che con tale sentenza, mentre la pattuita esclusione svuotava di sostanza la garanzia estesa, la Corte d’Appello ha violato il predetto testo”

(2nd civ., 9 February 2012, n°10-31057)

In questo caso, AXA FRANCE IARD ha sostenuto che l’ipotesi di perdite operative a seguito di una chiusura amministrativa per epidemia sarebbe esclusa se la chiusura riguardasse altri “stabilimenti” sul territorio dipartimentale. .

Ma il rischio di epidemia, per sua natura, riguarda una determinata regione e un gran numero di individui, e non può quindi essere coperto escludendo i casi in cui questa epidemia colpirebbe un altro “stabilimento” nella stessa città.

Per essere qualificata come tale, l’epidemia deve diffondersi rapidamente e colpire una popolazione numerosa su un vasto territorio, che quindi supera necessariamente le persone presenti in un singolo ristorante.

Pertanto, è del tutto impossibile e fittizio prevedere che in un contesto epidemico, un singolo “stabilimento” sull’insieme di un dipartimento possa essere soggetto a chiusura amministrativa.

L’assicuratore non può, da un lato, impegnarsi a guarentee le perdite di esercizio derivanti da una decisione di chiusura a seguito di un’epidemia e, dall’altro, applicare un’esclusione che abbia l’effetto di privare sistematicamente l’application di questa stessa garanzia.

La clausola di esclusione era quindi destinata ad applicarsi solo per rivelare una violazione

dimost principi di buona fede e coerenza da parte degli assicuratori.

È in questo senso che il Tribunale commercial di Parigi ha stabilito, in cinque sentenze nel merito del September 17, 2020:

“Premesso che la presente polizza è un contratto di adesione di cui il convenuto è estensore ed unico responsabile della formulazione e delle garanzie offerte; che ovviamente ha scelto di compensare la perdita di attività a seguito di una chiusura amministrativa in caso di epidemia che, per definizione, difficilmente riguarderà un solo stabilimento nello stesso territorio; che la clausola di esclusione della garanzia (…) rende la garanzia inefficace in questo caso, che svuota così la garanzia concessa del suo contenuto,

La corte dice … che l’imputato deve indennizzare l’assicurato contro l’interruzione dell’attività. »

(Tribunale commerciale di Parigi, 17/09/2020, n° 2020022816, 2020022819, 2020022823, 2020022825 e 2020022826)