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Integrata nel contratto di lavoro, la clausola di non concorrenza vieta al lavoratore, dopo la sua uscita dalla società, l’esercizio di un’attività professionale concorrente, idonea a ledere gli interessi del datore di lavoro. Preoccupati di rispettare l’equilibrio dei rapporti datore di lavoro-dipendente, i giudici hanno via via individuato i presupposti per la validità di questo tipo di clausole. Il sistema del compenso economico è stato chiarito con una sentenza della camera sociale della Corte di Cassazione del 7 marzo 2007. Il suo ammontare non può dipendere unicamente dalla durata del contratto. Il suo pagamento deve avvenire dopo la rottura.

Con sentenza della Corte di Cassazione del 16 maggio 2012 (n°11-10760 PFB), la camera sociale ritiene che il giudice non possa dichiarare la nullità di tale clausola e, nel contempo, condannare il datore di lavoro al pagamento di compenso.
In questo caso, un dipendente, avendo ottemperato al suo obbligo di non concorrenza, ha preteso dal suo ex datore di lavoro un’indennità economica aggiuntiva tenendo conto della sua retribuzione variabile.
La Corte d’Appello ha dapprima ritenuto nulla tale clausola a fronte di un corrispettivo irrisorio, quindi ha condannato il datore di lavoro al pagamento del “buono” rivalutato a titolo di risarcimento del danno.
Tuttavia, dichiarata nulla tale clausola dai giudici, il risarcimento economico non è più giustificato, qualunque sia l’importo. Potrebbero essere pagati al dipendente solo i danni in base al danno subito.
In presenza di un contratto collettivo, l’importo del compenso non avrebbe dovuto essere rivalutato perché fissato da quest’ultimo (Cass. soc. 5 maggio 2010, n. 09-40710 D).

La Corte di Cassazione (1) ribadisce a più riprese che l’ampia portata del divieto di concorrenza non è sufficiente a giustificarne l’annullamento. Si afferma che i giudici devono accertare “se la lavoratrice non sia stata in grado di svolgere un’attività conforme alla sua formazione, conoscenza ed esperienza professionale”, senza interessarsi in modo particolare all’ambito geografico della clausola.

 

1)  Cassazione civile, Camera sociale, 3 luglio 2019, 18-16.134: https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038762896/

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Studio legale, Maître DAMY, avvocato del foro di Nizza specializzato in diritto del lavoro, aggiornamento 2022