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Il diritto di un affittuario soggetto alla legge n. 48-1360 del 1 settembre 1948

Il titolare di un contratto di locazione soggetto alla legge n. 48-1360 del 1 settembre 1948, può affrontare la possibilità di perdere il diritto di rimanere nei locali a causa di alcuni motivi specificati nell’articolo 10. Questi motivi derivano principalmente dal fatto che il l’occupazione dei locali non soddisfa più un bisogno abitativo. Inoltre, il diritto del locatore di rientrare in possesso dei locali prevale sul diritto di soggiorno dell’inquilino.

Il principio della cosa giudicata nei casi di recupero del contratto di locazione

Una sentenza commentata serve a ricordare che un locatore, a cui è stato precedentemente negato il recupero in base all’articolo 19 della legge, può avviare un procedimento giudiziario in base all’articolo 10, 9°, senza essere ostacolato dal principio della cosa giudicata.

In un caso particolare, i locatori hanno presentato un’azione di recupero in conformità con i loro diritti ai sensi dell’articolo 19 della legge del 1 settembre 1948. Tuttavia, il loro tentativo non ha avuto successo. Successivamente, hanno citato in giudizio gli inquilini per lo sgombero sulla base di un avviso emesso ai sensi dell’articolo 10, 9°, della legge. La Corte d’Appello di Parigi ha ritenuto inammissibile il loro ricorso, invocando il principio della cosa giudicata. La corte ha sostenuto che gli articoli 10 e 19 avevano lo stesso scopo, che era quello di negare all’inquilino il diritto di rimanere nei locali. Poiché i locatori avevano già perso la loro azione iniziale, che mirava a negare lo status dell’inquilino, non potevano intraprendere un’azione simile basata su un diverso fondamento giuridico.

Richiamandosi all’art. 1351 cc, secondo il quale il principio dell’autorità di cosa giudicata richiede che si richieda la stessa materia e si fondi sulla medesima causa, la Corte di cassazione censura la sentenza d’appello. La Corte sostiene che una decisione passata in giudicato, che si occupava della richiesta di recupero, non avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta di decadenza dal diritto di rimanere nei locali.

Pertanto, l’esercizio del diritto di recupero non equivale alla decadenza del diritto di permanenza nei locali. Si tratta di due istanze legali distinte, ed è irrilevante che conducano allo stesso esito, ovvero l’allontanamento dell’inquilino.

Con questa sentenza la Corte di Cassazione ribadisce un precedente consolidato.