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Non costituisce prova ammissibile la produzione da parte del dipendente di una dichiarazione scritta in modo identico alla sua presentazione e con la stessa penna per 4 anni.
Un dipendente licenziato ha chiesto al suo ex datore di lavoro il pagamento delle ore straordinarie effettuate. Ha adito il tribunale del lavoro con un’azione per il pagamento della somma di 14.000 euro per HS non liquidati per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006. Il lavoratore si è lamentato della sentenza della Corte d’appello di Nîmes, per aver respinto il
suo richiesta di pagamento di una somma per lavoro straordinario sulla base di una dichiarazione da lui personalmente meticolosamente redatta.
Egli sostiene davanti alla Corte di Cassazione che, in caso di controversia relativa all’esistenza o al numero di ore di lavoro prestate, spetta al lavoratore supportare la sua richiesta producendo elementi sufficientemente precisi sulle ore effettivamente svolte da consentire il datore di lavoro risponde fornendo i propri elementi (articolo L3171-4 del Codice del lavoro ).
La Corte di Cassazione, rimettendosi al sovrano potere di valutazione del giudice del merito, ha confermato che non era accertata l’esistenza di ore di lavoro straordinario non recuperate, poiché il dipendente “ha prodotto le pagine di un quaderno scritte in modo identico nella loro presentazione e con le stesse penna per gli anni dal 2002 al 2006”, da cui risultava che il riepilogo era stato redatto tutto in una volta e non in occasione di ore di lavoro straordinario, che tenuto conto del periodo coperto, non potevano corrispondere alla realtà .
Di conseguenza, dovrà essere compilata nel corso delle giornate la prova delle ore straordinarie effettuate nell’arco di 4 anni, in modo da riferire alla realtà, con, se possibile, l’indicazione di volta in volta delle motivazioni dello straordinario (tipo di cartella di lavoro, tipo di intervento effettuato, nome del cliente per il quale viene effettuato l’ordine, ecc.). Ciò facilita il controllo incrociato con l’ufficio contabilità o il servizio post-vendita e dimostra così il raggiungimento degli straordinari.
Gabinetto del Maître DAMY , avvocato del foro di Nizza 2022