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Consiglio del proprietario ! Prima di affittare il suo  coinquilino  , il proprietario deve prendere alcune precauzioni. Scelta degli inquilini, cauzione, protezione in caso di insolvenza…

La scelta dei coinquilini

In caso di comproprietà, il  proprietario  può richiedere a ciascuno dei coinquilini i documenti giustificativi che gli permettano di verificarne l’identità e la solvibilità: documento di identità, estratto conto bancario, contratto di lavoro, ultime tre buste paga, preavviso fiscale… Dall’altro d’altra parte, è vietato chiedere alcuni documenti: tessera di previdenza sociale, estratto del casellario giudiziale… Tutti questi documenti sono elencati nell’articolo 22-2 della legge del 6 luglio 1989 sulle locazioni residenziali.
Il contratto di locazione del coinquilino è uguale a un normale contratto di locazione, tranne per il fatto che ci sono diversi nomi sul contratto di locazione. Il contratto di coinquilino deve includere il nome e l’indirizzo di tutti i coinquilini ed essere firmato e siglato dal proprietario e da ciascun coinquilino.Un originale del contratto deve essere rilasciato a tutti i coinquilini firmatari, con un originale per il proprietario.

Cauzione

Consigli dal proprietario! Esiste un’assicurazione contro l’affitto non pagato che consente al proprietario di essere risarcito se i suoi inquilini non pagano l’affitto. Se il locatore è assicurato contro l’affitto non pagato, non può esigere che i coinquilini forniscano una garanzia di terzi. Due eccezioni: se l’inquilino è studente o apprendista, il locatore può abbinare l’assicurazione contro gli affitti non pagati e la fideiussione di un terzo.
Se invece il locatore non è assicurato contro il mancato pagamento del canone, può richiedere a ciascun co-inquilino di fornire una fideiussione solidale che consenta a un terzo di farsi garante solidale per uno dei co-inquilini. Tale contratto di fideiussione deve essere redatto a mano dal garante.Il 2° comma dell’articolo 22-1 della legge del 6 luglio 1989 relativo all’opzione di risoluzione unilaterale del deposito deve essere riprodotto a mano quando il contratto è concluso a tempo indeterminato. In caso di contestazione, l’assenza di queste annotazioni manoscritte può comportare la nullità della garanzia.

Clausola di solidarietà

Al fine di compensare il mancato pagamento di uno o più coinquilini, il locatore può inserire nel contratto di locazione una clausola di solidarietà tra i diversi coinquilini. Questa solidarietà riguarda il pagamento degli affitti e degli oneri, nonché gli obblighi incombenti sui coinquilini e le condizioni del contratto di locazione. Deve essere espressamente previsto nel contratto di locazione. Questa clausola è molto vantaggiosa per il locatore poiché in caso di canone e spese non pagati o riparazioni locative, può pretendere il pagamento dagli altri coinquilini.
Société d’Avocats DAMY , Nizza, Collocazione: Utile da sapere per il proprietario, Aggiornamento 2022