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Consenso coniugale Secondo la Corte di Cassazione, il coniuge non può impugnare un cambiamento di regime matrimoniale che abbia precedentemente accettato, a meno che non possa invocare il dolo o il mancato consenso. Il mero fatto che il nuovo regime possa rivelarsi svantaggioso per uno dei coniugi non costituisce motivo sufficiente di annullamento.

Accoglienza e limiti: impugnazione di mutamenti di regime matrimoniale  : –

In un caso specifico, due coniugi si erano inizialmente sposati in regime di separazione dei beni, come specificato nella loro convenzione matrimoniale. Tuttavia, dopo due anni, decidono di modificare il loro regime matrimoniale aggiungendo una comunione di interessi. In questo nuovo regime, solo il marito contribuiva ai beni presenti e alle acquisizioni future, mentre la moglie non contribuiva all’espansione di questa “società”.

Poco dopo il cambio, il marito ha cambiato idea e ha chiesto l’annullamento della nuova dieta, sostenendo che gli era eccessivamente sfavorevole. La Corte d’Appello ha accolto la sua richiesta, ritenendo che la modifica non fosse conforme al superiore interesse della famiglia come richiesto dal Codice Civile.

Vincolato dal consenso: il carattere vincolante dei regimi patrimoniali tra coniugi  : –

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha espresso il proprio disaccordo con la sentenza, rilevando che una volta adottato il cambio di regime matrimoniale, esso diventa obbligatorio per entrambi i coniugi. Pertanto, salvo prova del mancato consenso o del dolo, nessuno dei coniugi può chiederne l’annullamento.

Questa sentenza sottolinea l’importanza del consenso del coniuge e la finalità delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. Rafforza il principio secondo cui i coniugi dovrebbero considerare attentamente le conseguenze di una modifica proposta prima di accettarla, poiché saranno vincolati dai suoi termini a meno che circostanze speciali non ne giustifichino l’annullamento.