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Il cessionario non è tenuto ad informare il cedente born delle trattative finalizzate all’acquisizione da parte di un terzo di altri titoli della stessa società né di que che gli stesso conduce con tale terzo al fine di trasferirgli o fornirgli i titoli che sono oggetto del trasferimento .

Tuttavia, l’obbligo di lealtà che grava sull’amministratore della società nei confronti di qualsiasi socio gli vieta di nascondere ai venditori qualsiasi informazione suscettibile di influenzare il loro consenso.

Una sfumatura è fornita dalla Camera di Commercio della Corte di Cassazione nel 2016 (1). La citata Corte concludes che non può essere considerata la mancanza di lealtà del directente in quanto il socio cedente, per la sua posizione all’interno della società, è in grado di conoscere informazioni suscettibili di influenzare il suo consenso.

La giurisprudenza ricorderà poi l’importanza stessa del dovere di lealtà del directente verso i suoi collaboratori (2).

 

1. Corte di cassazione, Civil, Commercial Camera, 13 December 2016: https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033634637/

2. Corte di cassazione, Civil, Commercial Camera, 10 luglio 2018: https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037384233/ 

 

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