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Rivendita di software Con sentenza del 3 luglio 2012, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha riconosciuto inequivocabilmente la legalità della rivendita di licenze software di seconda mano distribuite tramite download da un sito web. Durante la prima vendita di una copia del software, il titolare dei diritti esaurisce il suo diritto di distribuzione nell’UE e perde così la possibilità di invocare il suo monopolio di sfruttamento per impedire al primo acquirente di rivendere la sua copia.
La Corte di giustizia dell’Unione europea conferma la legalità della rivendita di licenze software di seconda mano distribuite tramite download: –
In questo caso, Oracle voleva opporsi alla rivendita delle sue licenze software usate da parte della tedesca UsedSoft. Questo distributore ha acquistato software da clienti Oracle. E il nuovo acquirente ha scaricato il software dal sito Oracle, dopo aver acquisito la licenza.
Oracle ha sostenuto che il principio dell’esaurimento dei diritti di distribuzione, previsto dalla direttiva europea sulla protezione del software, non si applica alle licenze d’uso dei programmi scaricati da Internet. Qualunque sia la modalità di diffusione, ritiene la Corte, il principio dell’esaurimento dei diritti si applica al marketing online o fisico. Limitare l’applicazione di tale principio alla distribuzione del software su supporto fisico, aggiunge la Corte, consentirebbe ai titolari dei diritti di controllare la rivendita on line delle copie e di esigere, in occasione di ogni rivendita, una nuova remunerazione laddove la prima avrebbe già consentito lui di essere adeguatamente remunerato.
Le argomentazioni di Oracle vengono respinte: il tribunale conferma il principio di esaurimento dei diritti di distribuzione per le vendite di software online: –
L’editore ha anche invocato il fatto che non vendeva software ma concedeva un diritto d’uso a tempo determinato, non esclusivo e non trasferibile. La Corte ha rigettato tale argomentazione dichiarando che la cessione da parte del titolare dei diritti su una copia del programma ad un cliente accompagnata dalla conclusione di un contratto di licenza d’uso costituisce “una prima vendita di una copia di un programma informatico”, nell’ambito significato del significato della direttiva. Come l’avvocato generale, essa ritiene che un’interpretazione restrittiva del termine vendita avrebbe l’effetto di compromettere l’effetto utile del principio di esaurimento. Gli editori potrebbero quindi aggirare questa regola qualificando il contratto come licenza e non come vendita.
Il software è stato rilasciato in una versione corretta e aggiornata. Oracle riteneva che l’esaurimento dei diritti di distribuzione non potesse estendersi al contratto di manutenzione stipulato dall’acquirente originario. Tuttavia, la Corte ritiene che l’esaurimento dei diritti riguardi la copia del programma venduto corretta e aggiornata dal titolare dei diritti. Ricorda però che il cliente iniziale che avesse acquistato una licenza per un determinato numero di utenti non può frazionarla e rivenderla in parte. La Corte ammette tuttavia alla Oracle che il suo cliente deve rendere inutilizzabile la copia sul suo computer al momento della rivendita.
Per effetto dell’esaurimento dei diritti di distribuzione di Oracle, UsedSoft, rivenditore di software usato, può quindi essere considerato un “legittimo acquirente”, al pari di qualsiasi acquirente successivo. In quanto tale, può scaricare la copia che costituisce la riproduzione necessaria di un programma per elaboratore consentendo al nuovo acquirente di utilizzarla conformemente alla sua destinazione, il download della copia e il contratto di licenza costituiscono un insieme inscindibile.