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La Corte di Cassazione ricorda che dalla data della sua nomina, il nuovo dirigente è autorizzato a rappresentare la persona giuridica in tutti gli atti del procedimento penale a suo carico, indipendentemente dal fatto che tale nomina non sia stata ancora pubblicata nel ruolo. commercio e società. Certo, ai sensi dell’articolo L. 210-9, comma 2, del Codice di commercio , “la società non può far valere, nei confronti di terzi, nomine e cessazioni dall’incarico […], purché non siano ‘ non sono stati regolarmente pubblicati».

Ma, come rilevato nel ricorso, la pubblicazione della nomina del dirigente, se la rende opponibile a terzi, non costituisce condizione della sussistenza del potere del dirigente regolarmente nominato di rappresentare la società in giudizio. Infatti, la questione della rappresentanza della persona giuridica perseguita nel procedimento penale non attiene all’opponibilità ai terzi del provvedimento di nomina del dirigente.

Avvocato di Nizza, Grégory DAMY Diritto societario, RCS 2022