Congedi – Rifiuto di rinnovo per motivi legittimi

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Descrizione

Hai affittato uno spazio commerciale. Desiderate concedere un’aspettativa all’inquilino, ma rifiutate di rinnovare l’affitto e di pagargli un indennizzo per l’espulsione perché ha commesso una colpa grave e legittima. A titolo di esempio, esistono motivi sufficientemente gravi per rifiutare il rinnovo: mancato pagamento dell’affitto o ripetuti ritardi di pagamento; la cessione di locazioni irregolari; subaffitto senza l’autorizzazione del locatore; la mancata esecuzione dei lavori da parte del locatario; alcuni vizi extracontrattuali quali atti immorali, violenza e ingiurie nei confronti del locatore. Non costituiscono, invece, gravi e legittime ragioni: la mancata manutenzione, l’esecuzione non autorizzata di alcune opere, un reato non imputabile a… Prima di concedere tale permesso al suo inquilino, deve avergli inviato, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, una lettera di messa in mora con la quale gli si chiede di rispettare i suoi obblighi. La costituzione in mora deve, a pena di nullità, precisare il motivo invocato e riprodurre le disposizioni dell’articolo L. 145-17, I-1. Essa ha una durata di un mese, durante il quale il locatario deve porre fine alla presunta infrazione, in mancanza della quale può legittimamente rifiutare il rinnovo del contratto di locazione per motivi seri e legittimi. Non è richiesta una messa in mora se la ragione seria e legittima non è direttamente connessa all’esecuzione del contratto di locazione. È il caso, ad esempio, di un reato commesso dall’inquilino. Se il suo inquilino non ha regolarizzato la situazione dopo la sua messa in mora, ha il diritto di concedergli un’aspettativa con il rifiuto di rinnovo da parte dell’ufficiale giudiziario sei mesi prima della scadenza del contratto di locazione commerciale. Poiché il congedo deve essere giustificato, è necessario indicare il motivo per cui si rifiuta di rinnovare il contratto di locazione al locatario. nel caso di specie, si tratta di indicargli esattamente il motivo grave e legittimo che gli viene rimproverato. È inoltre necessario citare l’articolo L. 145-9 paragrafo 2 del codice di commercio che consente all’affittuario di contestare l’aspettativa o di chiedere un indennizzo per l’espulsione entro due anni dalla data di concessione dell’aspettativa.

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