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Il consiglio di fabbrica come intermediario

Il comitato aziendale attraverso il quale è stato organizzato un viaggio con un tour operator non è esso stesso un’agenzia di viaggi. Di conseguenza, egli non è soggetto agli stessi obblighi di quest’ultimo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza del 19 febbraio 2013 .

Un dipendente aveva prenotato un viaggio in Sud America con il suo comitato aziendale, inclusa una visita a un noto sito. Dopo aver appreso che il cantiere era stato chiuso a causa di forti piogge, ha annullato il suo viaggio e ha chiesto al consiglio di fabbrica di rimborsare la caparra versata.

Il giudice locale aveva ordinato al consiglio di fabbrica di rimborsare al dipendente la caparra versata, in quanto non lo aveva informato per iscritto della chiusura del cantiere e della possibilità di rinunciare al viaggio.

La sentenza è stata annullata dal Tribunale, secondo il quale il consiglio di fabbrica, non essendo l’organizzatore del viaggio, non poteva essere considerato un’agenzia di viaggio ma solo un semplice intermediario.

Obblighi delle agenzie di viaggio e dei consigli di fabbrica

Le agenzie di viaggio ei comitati aziendali hanno obblighi diversi per quanto riguarda l’organizzazione dei viaggi. Le agenzie di viaggio, così come definite dal Codice del Turismo, sono tenute ad informare tempestivamente gli acquirenti di ogni imprevisto che possa mettere in discussione elementi essenziali del viaggio prima della partenza. Devono offrire opzioni per la risoluzione o la modifica del contratto. D’altro canto, i comitati aziendali, in quanto intermediari, non sono soggetti agli stessi obblighi delle agenzie di viaggio. Non sono tenuti a fornire avvisi scritti di eventi imprevisti o offrire le stesse opzioni di risoluzione del contratto. La Corte di Cassazione ha chiarito questa distinzione,

Promemoria: il Codice del Turismo obbliga il venditore o l’organizzatore di viaggio ad avvisare l’acquirente il prima possibile se un evento imprevisto mette in discussione un elemento essenziale del viaggio prima della partenza. Deve inoltre informarlo della sua possibilità di rescindere il contratto o accettare la proposta di modifica. Se sceglie di risolvere il contratto, l’acquirente ha diritto, senza incorrere in penali o spese, al rimborso di tutte le somme versate.

Studio legale DAMY