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Non appena il danno è causato dall’inadempimento di un’obbligazione contrattuale, l’azione di risarcimento del creditore di tale obbligazione si fonda necessariamente sul diritto della responsabilità contrattuale. Incorre, quindi, in Cassazione la sentenza che, per riparare le conseguenze delle lesioni personali subite da un minore a causa dell’inadempimento di un obbligo di garanzia contrattuale, applica non l’articolo 1147 del codice civile ma l’articolo 1384, comma 1, del questo codice.

Norma cardine della responsabilità civile , il principio di “non cumulo” della responsabilità contrattuale e extracontrattuale fa sì che il contraente vittima dell’inadempimento di un’obbligazione contrattuale non possa né scegliere né mescolare la base giuridica dell’azione di responsabilità civile. danni. il suo danno.

Il punto centrale di questa sentenza è richiamare questa regola elementare, ma anche costante.

Grégory DAMY , Avvocato Nizza