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Con una recente circolare botta e risposta, l’Amministrazione fornisce chiarimenti in merito agli adeguamenti conseguenti alla 2° legge finanziaria di modifica del 16 agosto 2012. Tali adeguamenti vertono in particolare sulla parziale abolizione del regime agevolato degli straordinari e delle ore aggiuntive, con una rifocalizzazione sulle imprese molto piccole (VSE) con meno di 20 dipendenti.

Modifiche ai regolamenti sugli straordinari: impatto sui VSE: –

La circolare ribadisce che le aziende con meno di 20 dipendenti continueranno a beneficiare della detrazione forfetaria del datore di lavoro per gli straordinari prestati dai dipendenti a tempo pieno, pari a 1,50 euro l’ora, alle stesse condizioni di prima.

Pacchetto sociale rivisto e sollievo Fillon: aggiornamenti importanti per i datori di lavoro: –

Tuttavia, a partire dal 1° settembre 2012 (praticamente dal 3 settembre 2012 per i rendiconti settimanali), le ore di lavoro straordinario non fruiscono più della detrazione forfettaria di 0,50 euro l’ora, salvo quando sia previsto un orario di lavoro eccedente la settimana ma non superiore l’anno. In tali casi si applicano disposizioni specifiche:

  • Se il periodo di calcolo dell’orario di lavoro annuale termina entro il 31 dicembre 2012, la retribuzione per le ore lavorate oltre le 1607 ore beneficerà comunque della versione precedente della riduzione salariale e della detrazione del datore di lavoro, anche se la retribuzione viene pagata all’inizio di gennaio 2013.
  • Se il periodo di calcolo dell’orario di lavoro annuale termina a partire dal 1° gennaio 2013, gli straordinari non potranno più beneficiare della riduzione salariale o della detrazione del datore di lavoro, ad eccezione delle aziende con almeno 20 dipendenti.

La circolare fornisce anche dettagli importanti sul conteggio dell’orario di lavoro nel caso di un accordo di annualizzazione, sia che scada nel 2012 sia che inizi dal 1° gennaio 2013. Sottolinea che in queste situazioni non è consentito alcun prorata.

Inoltre, l’ente previdenziale rivede il pacchetto sociale, aumentando l’aliquota al 20% per tutti gli importi versati in partecipazione finanziaria dal 1° agosto 2012. L’aliquota applicabile sarà calcolata in base al momento dell’erogazione, indipendentemente dalla disponibilità immediata. Rimane invece l’aliquota dell’8% per i contributi a carico dei datori di lavoro alla previdenza complementare e per gli importi destinati alla riserva speciale per partecipazione agli utili all’interno delle cooperative operaie di produzione

La circolare menziona anche che l’URSSAF (l’agenzia francese di riscossione della previdenza sociale) ha pubblicato sul proprio sito Web codici standard del personale per le dichiarazioni sociali relative a questi cambiamenti, compresa la tassazione delle stock option e l’assegnazione gratuita di azioni.

Tali adeguamenti non incidono sul calcolo dell’agevolazione Fillon, che non è stata modificata da questa legge. Si segnala tuttavia che la soglia per la riduzione maggiorata Fillon, ora estesa alle imprese con meno di 20 dipendenti, sarà applicabile dal 1° gennaio 2013, sulla base dell’organico annuo 2012 valutato al 31 dicembre 2012, tenuto conto l’annualizzazione del sistema Fillon.

Studio Legale DAMY.