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L’articolo 2 della legge n. 2011-1117, approvata il 19 settembre 2011, modifica le disposizioni finanziarie per la determinazione dei risultati per gli esercizi che terminano il o dopo il 21 settembre 2011. Tali modifiche incidono sui meccanismi di riporto e arretramento dei disavanzi sostenuti da società soggette all’imposta sulle società. Questo articolo esamina le modifiche relative al riporto dei disavanzi, compresi i termini, gli obblighi fiscali minimi e i limiti all’ammontare delle perdite riportate.

Modifiche al riporto agli anni precedenti e successivi

In precedenza, le aziende che subivano perdite potevano riportarle agli utili degli anni precedenti o successivi. Tuttavia, la recente modifica limita il riporto agli anni precedenti a un solo anno. Ciò significa che le società possono solo compensare le loro perdite con i profitti dell’esercizio immediatamente precedente.

Inoltre, in caso di riporto agli anni successivi, le società sono ora soggette a un’imposta minima. Ciò garantisce che, anche se hanno perdite da compensare con profitti futuri, sono comunque tenuti a pagare un importo minimo di imposta.

Limiti al riporto dei disavanzi e limite di tempo

Per quanto riguarda il riporto dei disavanzi, sono ora previste limitazioni all’attribuzione di disavanzi pregressi all’utile di esercizio. Lo stanziamento è limitato a 1.000.000 di euro, con un importo aggiuntivo del 60% dell’imponibile dell’esercizio eccedente tale limite iniziale.

L’eventuale quota di disavanzo eccedente il cap rimane deducibile negli esercizi successivi senza limiti temporali. Tuttavia, il riporto dei disavanzi è ora limitato al solo utile dell’esercizio precedente.

Inoltre, anche l’importo della perdita riportata a nuovo è limitato a 1.000.000 di euro. Le imprese hanno la possibilità di scegliere l’importo del deficit che desiderano riportare a nuovo, fino al limite dell’utile dell’esercizio precedente e al tetto complessivo di 1.000.000 di euro. Tale opzione deve essere esercitata entro lo stesso termine del deposito della dichiarazione relativa all’esercizio in cui è riconosciuto il disavanzo.

Conclusione:

Le modifiche ai meccanismi di riporto del disavanzo introdotte dall’articolo 2 della legge n. 2011-1117 apportano modifiche ai termini, agli adempimenti fiscali minimi e ai massimali all’ammontare delle perdite riportate. Il riporto agli anni precedenti è ora limitato a un anno, mentre il riporto agli anni successivi comporta un’imposta minima. L’attribuzione dei disavanzi pregressi all’utile di un esercizio è limitata, l’eventuale eccedenza resta deducibile negli esercizi successivi senza limiti temporali. Il riporto dei disavanzi è limitato all’utile dell’esercizio precedente. Queste modifiche forniscono un quadro rivisto per consentire alle società di gestire i propri disavanzi e obblighi fiscali, garantendo maggiore chiarezza e coerenza nel trattamento delle perdite ai fini dell’imposta sulle società.

Studio Legale DAMY.