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Con sentenza pronunciata il 19 giugno 2013, la prima sezione civile della Corte di Cassazione (ricorso n. 12-16.651) ha stabilito che “il tasso di interesse convenzionale indicato per iscritto nell’atto di prestito concesso a un consumatore o un non professionista deve, come il tasso effettivo complessivo, pena la sostituzione degli interessi legali, essere calcolato sulla base dell’anno  solare  ”.

Secondo tale decisione, quando gli interessi sono calcolati su 360 giorni anziché essere calcolati sull’anno solare, deve essere dichiarata la nullità della clausola degli interessi e gli interessi al tasso contrattuale devono essere sostituiti dagli interessi al tasso legale. . .

Sono interessati moltissimi prestiti, più banche calcolano il loro interesse su 360 giorni in modo sistematico.

Tuttavia, quando questi fascicoli arriveano in tribunale, può sorgere un problema, ovvero quello della prescription, quando il prestito ha più di cinque anni.
Inoltre, si pone talvolta il problema se la mera presenza nel contratto di mutuo di una clausola indicating che gli interessi sono calcolati su 360 day sia sufficiente a far decadere la clausola sugli interessi.

Il giudizio:-

The sentence pronounced on April 2, 2015 from the 16th section of the Corte d’Appello di Versailles (RG N° 13/08484) was particularly interesting in quanto fornisce a risposta molto favorevole al mutuatario in entrambi i casi.
In questo caso, la Banca aveva fatto sottoscrivere a mutuatario un mutuo per la casa con la seguente clausola:
“gli interessi maturati tra due scadenze saranno calcolati sulla base di 360 giorni, ogni mese essendo conteggiato per 30 giorni riportati a 360 giorni all’ anno .Precisiam che il tasso effettivo complessivo dei prestiti è indicato sur la base dell’esatto ammontare degli interessi differiti 365 giorni all’anno”.

Successivamente la Banca ha citato in giudizio il mutuatario per il rimborso di tale finanziamento.
Quest’ultimo aveva sollevato la nullità della clausola interessi per la presenza di tale clausola.
La Banca aveva sostenuto che tale richiesta di nullità della clausola interessi fosse prescritta in quanto il mutuo risaliva a più di cinque anni.

La Corte d’Appello di Versailles specifica: –

The Corte d’Appello di Versailles clarified, nella sua sentenza, che “il mutuo immobiliare contenzioso costituisce un mutuo privo di natura professionale e concession da un professionista a due acquirenti consumatori indivisi, il finini di prescrizione per l’azione di nullità degli interessi di stipula non decorre dalla conclusione del’contrato o dal giorno di accettazione dell’offerta secondo il timbro postal autentico, ma dalla data in cui il mutuatario ha avuto conoscenza dell’irregolarità. , il mutuatario non professionista deve aver potuto ascertain da sé, alla lettura dell’atto, l’errore.

Remains closed, invece, the contractual clause contained at the punto 2 of the general condition of the offer of prestito, secondo la quale “All the sum dovute a titolo di finanziamento, in particolare eventuali provvigioni o contributi…..gli interessi maturati tra due scadenze saranno calcolati sula base 360 ​​giorni, ogni mese essendo conteggiato per 30 giorni riportati su una base di 360 giorni nell’anno .
If noti che il tasso effettivo complesivo dei prestiti, indicato sula base dell’esatto ammontare degli interessi rilevati 365 giorni all’anno, non appare accessible per l’ambiguità dei suoi termini, relativi sia al tasso nom sia al tasso compllessivo del lavoro. lavoro, has a lay consumer; quest’ultimo non è in grado di comprehension, dalla sua lettura, l’impatto sugli oneri finanziari di questa specifica clausola, che opera una distinction che può sembrare oscura tra tasso nom e tasso di interesse effettivo complessivo.

La Corte ritiene, pertanto, che il ricorso non sia prescritto, in quanto la clausola controversa non è accessibile, per l’ambiguità dei suoi termini, ad un consumatore profano.
Ricorda inoltre che “ai sensi dell’articolo L 313-1 del Codice monetario e finanziario, il tasso legale è fissato per un anno civile e che l’articolo R 313-1 del Codice del consumo specifica che “un anno civile ha 365 giorni o per anni bisestili, 366 giorni”.
La Corte ha precisato che “quando un tasso di interesse non è calcolato su un anno solare se è espressamente calcolato su 360 giorni, come nel caso di specie, risulta dalla semplice applicazione dei testi vigenti, che il tasso di interesse annuo nominale contrattuale non è validamente stipulato nel contratto di mutuo ipotecario.”
Dichiara pertanto la nullità della clausola interessi.
Alla luce di tale decisione, sembra, da un lato, che la sola menzione del calcolo degli interessi a 360 giorni sia sufficiente a comportare la nullità della clausola degli interessi e, dall’altro, che tale nullità possa essere sollevata, da un non professionista, oltre il quinquennio dall’accensione del mutuo in presenza di una clausola ambigua quale quella figurante nel contratto di mutuo contestato.

Tuttavia, risulta che una clausola identica compare in moltissimi  contratti di prestito  …

Studio Legale DAMY