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Se il debitore di più debiti ha diritto, ai sensi dell’articolo 1253 del codice civile, di dichiarare, al momento del pagamento, quale debito intende estinguere, l’imputazione deve essere nota al momento del pagamento.
In mancanza di dettagli, l’articolo 1255 c.c. offre al creditore la possibilità di determinare egli stesso l’imputazione nella quietanza rilasciata al debitore, non potendo quest’ultimo più chiedere l’imputazione su altro debito, salvo che vi sia stato dolo. o sorpresa da parte del creditore.
E quando né il debitore né il creditore hanno determinato l’imputazione, l’articolo 1256 del codice civile prevede che «il pagamento deve essere imputato al debito che il debitore aveva in quel momento maggior interesse ad adempiere tra quelli ugualmente dovuti; se no, sul debito scaduto, anche se meno oneroso di quelli che non lo sono. Se i debiti sono di pari natura, l’imputazione si fa sul più vecchio; a parità di condizioni, si fa in proporzione”.
Studio Legale DAMY