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Invalidità contrattuale Si conferma così la sentenza del TGI di Parigi del 9 aprile 2010 che aveva rigettato Ryanair da tali pretese nei confronti dell’agenzia di viaggi online Opodo. La compagnia low-cost irlandese voleva vietare la vendita dei suoi biglietti su Opodo.fr, Opodo.be e vivacances .fr.

Decisione del Tribunale: Invalidità delle Condizioni Generali d’Uso:-

Aveva prima invocato la presunta violazione da parte di Opodo dei suoi T&C che vietano qualsiasi uso commerciale del sito. La corte ha innanzitutto notato che questo documento non appare sulla home page. Solo dopo aver consultato le destinazioni e gli orari, aver effettuato la scelta di un volo ma prima di averlo prenotato, l’internauta è invitato a barrare una casella davanti alla dicitura “Ho letto e accetto i termini e le condizioni di viaggio e le TOS del sito”.
Pertanto, l’utente Internet che effettua una prenotazione da Opodo viene rimandato su Ryanair.com al termine della consultazione. Il tribunale conclude che le presenti condizioni generali si applicano quindi solo all’utente Internet che stipulerà un contratto di trasporto aereo con Ryanair. E, l’agenzia online, che funge da intermediario, rimane una terza parte del contratto di prenotazione del biglietto, stipulato tra la società e l’utente Internet, i cui T&C non sono vincolanti per essa.

Impatto su terzi: opponibilità delle condizioni generali:-

La sentenza conferma anche la sentenza di primo grado che ha rigettato le pretese di Ryanair circa la violazione dei suoi diritti di produttore del database.
La Corte d’Appello ritiene che i dati e le informazioni relative a voli, orari, disponibilità e tariffe costituiscano una banca dati tutelabile dal diritto sui generis del produttore.

Non importa, secondo lei, che il database sia legato all’attività principale di Ryanair, “qualsiasi produttore di database che abbia interesse ad investire nel campo della sua attività”.

Ritiene invece che la compagnia aerea non abbia giustificato gli investimenti che avrebbe effettuato per la raccolta dei dati, l’aggiornamento del database e per la sua architettura distinguendoli nettamente da quelli relativi alla biglietteria e alla gestione dei voli. Spazza via anche l’argomento relativo alla contraffazione del marchio Ryanair ritenendo che Opodo fosse tenuta a comunicare l’identità della società all’internauta, a scopo informativo e per evitare qualsiasi confusione .