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Per anticipare gli impagati è sempre consigliabile inserire una clausola relativa agli interessi di mora per farli decorrere il prima possibile. Nell’ambito di un’operazione di trasferimento di azioni, il cedente ha citato in giudizio il cessionario al fine di ottenere il saldo del prezzo. La domanda che si è posta è stata la seguente: quando hanno iniziato a maturare gli interessi di mora?

Va mantenuta la data prevista dal contratto o quella della diffida? Il giudice di appello ha ritenuto che gli interessi fossero decorsi dal giorno della citazione, configurando la costituzione in mora.

La Corte di Cassazione non ha condiviso questa analisi. Per lei la decorrenza degli interessi moratori era contrattualmente prevista nell’atto di cessione dei due protagonisti. Pertanto, il loro contratto si applicherà senza diffida.

Quest’ultimo non era previsto dall’atto. In pratica, il creditore può sempre inserire una clausola relativa agli interessi di mora per farla decorrere nel più breve tempo possibile. Sarà così garantito contro il rischio di mancato pagamento.

Grégory Damy , simpatico avvocato di diritto commerciale 2022