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Il contratto di lavoro può prevedere una clausola di non concorrenza, che vieti al lavoratore, dopo aver lasciato l’azienda, di esercitare un’attività concorrente suscettibile di ledere gli interessi del datore di lavoro .
La sua validità è soggetta alle seguenti condizioni cumulative:
– essere essenziali per la salvaguardia dei legittimi interessi dell’azienda
– tenere conto delle specificità del lavoro del dipendente
– essere limitati nel tempo
– essere limitati nello spazio
– prevedere una compensazione finanziaria
Il contratto di lavoro: –
A decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, l’obbligo di non concorrenza non si estingue per effetto della cessazione dell’attività della società, ancorché il rischio non sussista più.
La camera sociale della Corte di Cassazione si è pronunciata il 21 gennaio 2015 ( SOC. 21 gennaio 2015, ricorso n.: 13-26374 ).
Nel caso di specie, un lavoratore vincolato da un obbligo di non concorrenza per 3 anni, ha adito il tribunale del lavoro, in particolare al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pecuniario ad esso annesso. Viene quindi pronunciata la liquidazione giudiziale della società.
Il tribunale:-
La Corte d’Appello ha licenziato la dipendente, ritenendola liberata dall’obbligo a decorrere dalla cessazione dell’attività della società.
Tuttavia, la camera sociale della Corte di Cassazione ha deciso diversamente, ritenendo che:
“il divieto di concorrenza decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, la cessazione successiva dell’attività del datore di lavoro non ha effetto di manlevare il lavoratore dal suo divieto di concorrenza obbligo;
Che stando come da lei pronunciato, quando la lavoratrice non era stata sciolta dal datore di lavoro e che spettava quindi a lei esaminare la richiesta di corresponsione di un indennizzo economico pro rata temporis della durata dell’esecuzione della non -obbligo di concorrenza, la Corte d’Appello ha violato il suddetto testo; »
Pertanto, il vincolo di non concorrenza sopravvivendo alla cessazione dell’attività della società, il lavoratore ha diritto a pretendere il compenso economico ad esso annesso, anche in caso di liquidazione giudiziale successiva alla cessazione .