Gli obblighi contrattuali del medico
Come abbiamo visto nel nostro articolo sulla decisione Mercier, i medici sono vincolati da veri e propri obblighi contrattuali nei confronti dei loro pazienti.
In pratica, i principali obblighi del medico nei confronti del suo paziente sono i seguenti:
– Formulare e stabilire una diagnosi.
– Fornire cure rigorose, cioè coscienziose, attente e, soprattutto, conformi alle più recenti conoscenze scientifiche del momento.
– Ottenere un consenso libero e informato.
– Rispettare il segreto professionale.
Inoltre, secondo l’articolo R4127-35 del Codice della Sanità Pubblica francese:
“Il medico deve fornire alla persona che sta visitando, curando o consigliando un’informazione corretta, chiara e appropriata sulla sua condizione e sulle indagini e i trattamenti che propone. Nel corso della malattia, egli terrà conto della personalità del paziente nelle sue spiegazioni e si assicurerà che queste siano comprese.
Tuttavia, quando una persona chiede di essere tenuta all’oscuro di una diagnosi o di una prognosi, la sua volontà deve essere rispettata, a meno che i terzi non siano esposti a un rischio di contaminazione.
Una prognosi fatale deve essere rivelata solo con cautela, ma i parenti stretti devono essere informati, tranne in circostanze eccezionali o se il paziente ha precedentemente vietato questa divulgazione o ha designato i terzi a cui deve essere fatta”.
Il parallelo di questo obbligo è il diritto del paziente all’informazione, come stabilito dall’articolo L1111-2 del Codice della Sanità Pubblica francese:
” I. – Ogni persona ha il diritto di essere informata sul proprio stato di salute. Questa informazione riguarda le diverse indagini, trattamenti o azioni preventive proposte, la loro utilità, la loro eventuale urgenza, le loro conseguenze, i rischi frequenti o gravi normalmente prevedibili che comportano, nonché le altre soluzioni possibili e le conseguenze prevedibili in caso di rifiuto. La persona viene inoltre informata della possibilità di ricevere, quando il suo stato di salute lo consente, in particolare quando riceve cure palliative ai sensi dell’articolo L. 1110-10, cure ambulatoriali o a domicilio. Si tiene conto del desiderio della persona di ricevere una di queste forme di assistenza. Quando vengono identificati nuovi rischi dopo l’esecuzione di indagini, trattamenti o misure preventive, la persona interessata deve essere informata, a meno che non sia impossibile rintracciarla.
Tutti gli operatori sanitari sono tenuti a fornire tali informazioni nell’ambito delle loro competenze e nel rispetto delle norme professionali loro applicabili. Solo in caso di urgenza o di impossibilità di fornire informazioni, possono essere esonerati.
Queste informazioni vengono fornite durante un colloquio personale.
Il desiderio di una persona di essere tenuta all’oscuro di una diagnosi o di una prognosi deve essere rispettato, tranne nel caso in cui terzi siano esposti a un rischio di trasmissione.
II. – I diritti dei minori di cui al presente articolo sono esercitati dalle persone che ne hanno la patria potestà o dal tutore, che ricevono le informazioni previste dal presente articolo, fatti salvi gli articoli L. 1111-5 e L. 1111-5-1. I minori hanno il diritto di ricevere informazioni e di partecipare alle decisioni che li riguardano, in modo adeguato al loro grado di maturità.
III. – Le informazioni previste dal presente articolo sono fornite agli adulti protetti dalle disposizioni del Capo II del Titolo XI del Libro I del Codice Civile in modo adeguato alla loro capacità di comprensione.

L’informazione viene data anche al responsabile di una misura di protezione giuridica con rappresentanza della persona. Può essere fornita al responsabile di una misura di protezione giuridica con assistenza personale se l’adulto protetto vi acconsente espressamente.
IV. – Le raccomandazioni di buona pratica sulla fornitura di informazioni sono elaborate dalla Haute Autorité de Santé e approvate con decreto del Ministro della Salute.
In caso di controversia, spetta all’operatore sanitario o alla struttura fornire la prova che l’informazione è stata fornita alla persona interessata in conformità alle condizioni stabilite nel presente articolo. Tale prova può essere fornita con qualsiasi mezzo.
La struttura sanitaria raccoglie dal paziente ricoverato i dati degli operatori sanitari da cui desidera che siano raccolte le informazioni necessarie per la sua assistenza durante la degenza e che siano trasmesse le informazioni necessarie per la continuità dell’assistenza dopo la dimissione.
Ciò significa che i medici non possono nascondere al paziente la propria diagnosi. Deve spiegare i trattamenti previsti e gli eventuali pericoli.
Se siete stati vittime di negligenza medica, contattate il nostro studio per far valere i vostri diritti.