Diritto del lavoro applicabile al rapporto di lavoro marittimo

Ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I):

“Articolo 8 – Contratti individuali di lavoro

1. Un contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge scelta dalle parti in conformità all’articolo 3. Tale scelta non può tuttavia comportare l’applicazione di una legge diversa da quella scelta dalle parti. Tale scelta non può tuttavia comportare che il lavoratore sia privato della protezione offerta dalle disposizioni non derogabili convenzionalmente della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. In assenza di una scelta delle parti, il contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge del paese in cui o, in mancanza, da cui il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il proprio lavoro. Il paese in cui il lavoro è abitualmente svolto non cambia se il lavoratore svolge temporaneamente la sua attività in un altro paese.

3. Se non è possibile determinare la legge applicabile sulla base del paragrafo 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese in cui è situato lo stabilimento che ha assunto il lavoratore.

4. Se da tutte le circostanze del caso risulta che il contratto presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 2 o 3, si applica la legge di quest’altro paese”.

Questo testo apre due possibilità:

– O le parti non hanno concordato la legge applicabile nel contesto del contratto di lavoro dei marittimi: in questo caso, la legge del lavoro applicabile è quella del paese in cui o da cui il marittimo svolge abitualmente il suo lavoro. In questo caso, la legge del lavoro applicabile è quella del Paese in cui o da cui il marittimo lavora abitualmente, ovvero la legge del Paese dell’effettivo porto di origine della nave.

– Oppure le parti hanno concordato la legge applicabile nel contratto di lavoro marittimo: in questo caso, la legge del lavoro applicabile è quella del Paese scelto dalle parti. Tuttavia, questa scelta non può privare il marittimo della protezione offerta dalle disposizioni che non possono essere derogate per accordo dalla legge del Paese dell’effettivo porto d’origine della nave.