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Il Consiglio di Stato ha dettato le regole applicabili alla deducibilità dell’IVA assolta sulle spese relative alla vendita di titoli azionari.
Quando una holding, che esercita un’attività economica per la quale è soggetta ad IVA, prevede di vendere in tutto o in parte i titoli della partecipazione che detiene in una controllata ed espone, a tal fine, spese al fine di predisporre tale trasferimento (si trattava, in questo caso, di servizi di intermediazione e consulenza), essa ha diritto, previa produzione di documenti giustificativi, alla detrazione dell’IVA gravante su tali spese (CGI, art. 271, I-1), che sono ritenute parte delle sue spese generali e da collegare agli elementi costitutivi del prezzo delle transazioni relative a tale attività economica. Questo è il caso in cui l’operazione di trasferimento dei titoli non ha luogo.
Avvenuto tale trasferimento, sia che tale operazione sia fuori campo IVA o in campo ma esente, l’Amministrazione ha ragione di rimettere in discussione la deducibilità dell’imposta su tali spese quando accerta che tale operazione ha assunto natura finanziaria , poiché i proventi di tale vendita sono stati distribuiti, indipendentemente dai termini di tale distribuzione, o che, in assenza di elementi contrari prodotti dalla società, tali spese sono state incorporate nel prezzo di vendita dei titoli.
La Corte amministrativa d’appello di Versailles (1), nel 2018, ha applicato la giurisprudenza del Consiglio di Stato.
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CAA di VERSAILLES, 1a camera, 07/03/2018, 15VE02642: https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000037193645/
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