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Decisione della Corte – Responsabilità aziendale
When the owner of a vehicle comes signaling per eccesso di speed, quindi senza intercettazione, et tale proprietario è una persona giuridica, si appli l’articolo L121-3, comma 3, del codice della strada .
Come promemoria, questo paragrafo prevede che:
“Quando la carte di circolazione è redatta a nome di una persona giuridica, la responsabilità pecuniaria prevista dal primo comma ricade, fatte salve le riserve previste dal primo comma dell’articolo L. 121-2, sul legale reppresentante di questa società”.
La Corte di Cassazione, Sez. Penale, del 19 dicembre 2012, è stata investa di un ricorso proposto dalla Procura della Repubblica avverso a decisione resa da giudice local che aveva assolto a commercial società slab finalità dell’accusa per il reato di rispetto della fermata imposta da semaforo.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso così proposto, affermando:
“Premesso che dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali risulta che, in data 10 luglio 2011, un veicolo, titolare della carte di circolazione di cui è la società SP…, è stato multato per aver attraversato un imponente semaforo fermandosi; che a questa società è stato notificato un avviso di violazione, “preso nella persona del suo legale reppresentante, sig. François X…”, come “responsabile della sanzione subita”, essendo stata consegnata la copia del verbale di servizio a quest’ ultimo, nella sua qualità di directente, in luogo della sede legale della società;
Premesso che, al fine di escludere la società SP… dagli oggetti dell’azione penale, la sentenza sostiene che, ai sensi dell’articolo L. 121-3 del codice della strada, quando la carta di circolazione di un veicolo sanzionato per inosservanza di un segnale che richiede l’arresto dei veicoli è stabilito in nome di una persona giuridica, solo la persona fisica che lo rappresenta legalmente può essere dichiarata finanziariamente responsabile della sanzione subita, purché sia stata citata e perseguita in tale veste.
Considerato che, allo stato di queste dichiarazioni, la sentenza giustifica la sua decisione;
Che infatti, ai fini dell’applicazione dell’articolo L.121-3, comma 3, del codice della strada, l’atto di contestazione deve essere notificato solo alla persona fisica che era, all’epoca dei fatti, il legale rappresentante del legale persona in possesso del certificato di immatricolazione e che, in quanto tale, è finanziariamente responsabile della sanzione subita;
Ne consegue che il motivo deve essere respinto. “.
Pertanto, deve essere citato solo il legale rappresentante, in questo caso il Sig. François X…, persona fisica e non la persona giuridica, società SP…, anche se fosse stata aggiunta la precisazione: “preso nella persona del suo legale rappresentante, Sig. François X…”.
Si tratta di una decisione eminentemente interessante perché, come lei sa, l’emissione di un avviso di nullità non interrompe la prescrizione dell’azione pubblica… e quindi… speriamo che il fatto di invocare la nullità di ‘un atto di citazione redatto secondo le modalità richiamate dall’Alta Corte può comportare il beneficio della prescrizione annuale nel caso in cui l’accusa si prenda tempo per regolarizzare il procedimento e quindi convocare il legale rappresentante…