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Condizioni per il Cambio di Sesso nello Stato Civile
Per poter richiedere un cambio di sesso sul certificato di nascita, è necessario giustificare la natura irreversibile delle trasformazioni fisiche visibili.
Questo è quanto ha appena ribadito la Corte di Cassazione in occasione di due sentenze datate 13 febbraio 2013. In entrambi i casi, un uomo aveva intrapreso un’azione legale per sostituire la menzione “sesso maschile” sul suo certificato di nascita con la menzione “sesso femminile”.
La Corte ritiene che, al fine di giustificare una richiesta di rettifica dell’indicazione del sesso in un certificato di nascita, la persona deve dimostrare, alla luce di ciò che è comunemente accettato dalla comunità scientifica, l’esistenza e la persistenza di una sindrome transessuale, nonché la natura irreversibile della trasformazione della propria apparenza.
L’esigenza della natura irreversibile della trasformazione dell’apparenza sostituisce quella di un trattamento medico-chirurgico, prevista dalle due sentenze dell’11 dicembre 1992. Quest’ultima esigenza era stata interpretata da alcuni tribunali come l’obbligo di rimuovere gli organi genitali originali e sostituirli con organi genitali artificiali del sesso richiesto (chirurgia di riassegnazione di genere).
Circolare sul Cambio di Sesso nello Stato Civile
Il Ministero della Giustizia ha emesso una circolare il 14 maggio 2010 riguardante le condizioni per richiedere un cambio di sesso nello stato civile. La circolare consiglia ai magistrati del pubblico ministero di sostenere le richieste di modifica dello stato matrimoniale quando i trattamenti ormonali, che comportano una trasformazione fisica o fisiologica permanente, uniti eventualmente a interventi di chirurgia plastica, hanno condotto a un cambiamento irreversibile del sesso. In particolare, la circolare non richiede più la rimozione degli organi genitali attraverso la chirurgia di riassegnazione di genere. Questa direttiva riflette un cambiamento nella comprensione legale del cambiamento di sesso, concentrandosi sulla natura irreversibile delle trasformazioni fisiche anziché su criteri strettamente medico-chirurgici.
Una circolare del Ministero della Giustizia, datata 14 maggio 2010, aveva invitato i magistrati del pubblico ministero a esprimere un parere favorevole alle richieste di cambio dello stato matrimoniale quando i trattamenti ormonali, avendo avuto l’effetto di una trasformazione fisica o fisiologica permanente, associati eventualmente a interventi di chirurgia plastica, avevano condotto a un cambiamento irreversibile del sesso, senza richiedere la rimozione degli organi genitali.
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