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Il contratto assicurativo “responsabilità civile dell’amministratore” o “garanzia multe e/o sanzioni civili” non copre le situazioni di colpa dolosa . Si tratta di una decisione che dovrebbe rassicurare molte compagnie assicurative. La Corte di Cassazione, infatti, si è pronunciata il 14 giugno con una sentenza in cui ha accolto il rifiuto di un assicuratore di coprire un sinistro, per colpa dolosa del dirigente della compagnia assicurata.
Condotta dolosa e copertura assicurativa: una decisione del tribunale: –
In questo caso, dopo aver diffuso informazioni false o fuorvianti volte a influenzare il prezzo di titoli su un mercato regolamentato, una società è stata preoccupata dall’AMF. Al finishes delle indagini, quest’ultimo ha condannato l’azienda a pagare una poise multa per “omessa informazione del pubblico, mediante diffusione di informazioni inesatte”. Il caso viene portato anche davanti al tribunale penale, che condanna il manager della società ad una multa per “diffusione di informazioni false o fuorvianti volte a influenzare il prezzo di titoli in un mercato regolamentato”.
Extension of the covertura assicurativa e dolo: –
The company and its convicted former manager then lodged a complaint with the insurer, which refused to provide its guarantee.
La società sostiene, tuttavia, di aver stipulato una polizza assicurativa denominata “responsabilità degli amministratori”, che garantisce gli amministratori e gli esponenti aziendali contro le conseguenze pecuniarie derivanti dalla loro responsabilità civile individuale o solidale e imputabili a eventuali illeciti professionali effettivi o presunti. nell’esercizio della loro funzione. Aveva addirittura sottoscritto una sottoscrizione per estendere la garanzia alle “multe e/o sanzioni civili imposte agli assicurati da leggi o regolamenti a seguito di un’indagine, istruzione o indagine condotta da un tribunale o da un’autorità amministrativa”.Da parte sua, l’assicuratore critica la colpa dolosa del manager e sostiene che questi aveva la volontà e la coscienza di far pagare al proprio assicuratore le conseguenze che deriverebbero dalle sue colpe. Commettendo, ai sensi dell’articolo L113-1 del Codice delle assicurazioni, una colpa dolosa, incompatibile con il rischio, la garanzia dell’assicuratore non era dovuta. Sia la Corte d’Appello che la Corte di Cassazione hanno confermato che l’assicuratore non è tenuto a garantire il mancato rispetto volontario e deliberato delle leggi, dei regolamenti e delle norme in genere da parte dell’assicurato.
I giudici hanno stimato che non si agita “niente colpa di disattenzione ” o negligenza, born errore di fatto, my expression consapevole di una deliberata volontà di provide al pubblico informazioni idonee a modificare l’apprentice sur la situazione finanziaria della società, per convalidare le operazioni che essa conosceva illecite”.
When the assicurato commits, I sensi dell’articolo L113-1 del Codice delle Assicurazioni, una colpa dolosa, incompatibile con il rischio, la garanzia dell’assicuratore è esclusa.