Aggiornamento della giurisprudenza sulle azioni civili relative ad atti di terrorismo
In quattro sentenze, la Divisione penale ha chiarito la sua giurisprudenza sulle azioni civili relative al terrorismo.
Cass. crim., 15 febbraio 2022, 4 sentenze, n. 21-80.264 // n. 21-80.265 // n. 21-80.670 // n. 19-82.651
Queste sentenze consentono di stabilire che le lesioni subite da persone che si sono attivate “per interrompere la commissione o impedire la reiterazione di gravi reati di lesioni personali intenzionali” o che sono state ferite “mentre tentavano di fuggire dalla scena di un atto criminale volto a uccidere indiscriminatamente un gran numero di persone, al quale, per la loro vicinanza, potevano legittimamente ritenersi esposte” sono direttamente collegate ai reati.
È quindi ormai sufficiente che “le circostanze su cui si fonda [la richiesta della parte civile] consentano al giudice […] di ritenere possibile l’esistenza del danno lamentato e il collegamento diretto tra il danno e il reato”.
È ormai assodato che esiste un tipo specifico di danno da angoscia, che consiste nel vivere “nel timore di essere nuovamente colpiti […] da terroristi o di essere affrontati da loro”.
Questa perdita specifica di angoscia si aggiunge quindi alla perdita di angoscia di morte imminente provata durante un attacco terroristico e completa l’assistenza necessaria per le vittime di queste tragedie.
Va quindi notato che la giurisprudenza ha creato un sistema complesso per le vittime di atti di terrorismo, perseguendo gli obiettivi opposti di fornire il miglior trattamento possibile e più ampio a chiunque sia stato colpito dagli eventi, limitando al contempo l’accesso ai fondi pubblici di risarcimento a persone con intenti dolosi.
In effetti, si è visto che i fondi di garanzia cominciano a mostrare diffidenza dopo le numerose false richieste di risarcimento ricevute in seguito agli attentati di Nizza.
Lo Studio Legale DAMY si batterà al vostro fianco affinché i vostri diritti di vittima siano riconosciuti.
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