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I divorzi internazionali danno spesso luogo a controversie complesse in cui i genitori combattono per ottenere l’esercizio della potestà sui figli. La determinazione della giurisdizione dei tribunali nazionali chiamati a pronunciarsi è quindi al centro di queste controversie, in cui ciascuna delle parti cerca di ottenere una decisione favorevole dal “proprio giudice”. La sentenza del 4 luglio 2012 illustra così i tentativi compiuti per raggiungere tale obiettivo sulla base della nazionalità francese del ricorrente.
Il caso riguarda una coppia franco-americana che si era sposata e si era stabilita negli Stati Uniti. Da questa unione nacque il primo figlio. Incinta del suo secondo figlio, la moglie, di nazionalità francese, era venuta in Francia con il padre malato nel novembre 2007. Suo marito, americano, aveva concesso l’autorizzazione a lasciare il territorio al loro primo figlio che accompagnava la madre in Francia. Tuttavia, la moglie non è mai tornata negli Stati Uniti. Meno di una settimana dopo il parto, a Lione, e quattro giorni dopo la scadenza del permesso di uscita, aveva presentato una domanda di divorzio al giudice degli affari di famiglia del tribunal de grande example di Lione. L’articolo 14 del codice civile, che è sussidiario alle norme ordinarie di giurisdizione internazionale,offre un privilegio al richiedente di nazionalità francese. Quest’ultimo può citare davanti ai giudici francesi qualsiasi “straniero, anche non residente in Francia, […] per l’esecuzione delle obbligazioni da lui contratte in Francia con un francese” o “per le obbligazioni da lui contratte in un paese straniero nei confronti di francese”. In questa occasione la Corte di cassazione richiama implicitamente la propria giurisprudenza secondo la quale “nessuna disposizione del diritto francese impone al giudice francese investito del divorzio di pronunciarsi in materia di potestà genitoriale.
Inoltre, nel caso in cui il giudice divorzista francese fosse competente a conoscere dell’azione proposta dalla moglie, non sarebbe necessariamente in grado di pronunciarsi sull’esercizio della potestà genitoriale. È vero che i giudici francesi sono incompetenti quando il ricorrente crea fraudolentemente le condizioni per l’applicazione dell’articolo 14 per attribuirgli la competenza – in particolare nel caso di cessione volontaria di un credito a una persona di nazionalità francese destinata a stabilire la giurisdizione dei tribunali francesi. Nel caso di specie, tuttavia, la situazione della moglie era diversa.
La moglie non si era resa colpevole di alcuna frode intesa a stabilire artificialmente la giurisdizione dei tribunali francesi poiché si limitava ad invocare il privilegio connesso alla sua nazionalità. Solo a causa della sua nazionalità francese – e non perché si era stabilito in Francia – i tribunali francesi erano competenti sulla base dell’articolo 14 del codice civile .
Gregory Damy Avvocato divorzista Nizza