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La legge per la crescita, l’attività e le pari opportunità economiche, nota come legge Macron , comprende una sezione riguardante le profession legali .

Società di praticantato interprofessionale: migliorare la collaborazione tra le professioni legali: –

La legge n° 2015-990 del 6 agosto 2015 è stata convalidata dal Consiglio costituzionale e pubblicata il 7 agosto 2015.

In particolare, prevede all’articolo 65 la possibilità per i professionisti legali di creare società di pratica interprofessionale.

«Alle condizioni previste dall’articolo 38 della Costituzione, il Governo è autorizzato ad adottare con ordinanza, entro il termine di otto mesi dalla promulgazione della presente legge, i provvedimenti rientranti nell’ambito di applicazione della legge per:

1° Modernizzare le condizioni per l’esercizio della professione di dottore commercialista recependo le disposizioni della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento e Regolamento (UE) n. 1024/2012 sulla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (“regolamento IMI”) con ordinanza n. 45-2138 del 19 settembre 1945 che istituisce l’ordine dei dottori commercialisti e disciplina il titolo e la professione di dottore commercialista;

Parole: problemi di risoluzione per alcune professioni legali: –

2° Agevolare la costituzione di società aventi per oggetto l’esercizio in comune di più professioni di avvocato, avvocato presso il Consiglio di Stato e presso la Corte di Cassazione, banditore giudiziario, ufficiale giudiziario, notaio, amministratore giudiziario, legale rappresentante, industriale avvocato specializzato in proprietà e dottore commercialista:

a) in cui la totalità del capitale e dei diritti di voto sono detenuti, direttamente o indirettamente, da soggetti esercenti una delle professioni esercitate in comune all’interno della predetta società ovvero da persone legalmente stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea, in un altro Stato parte all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo o nella Confederazione Elvetica che esercitino come libera professionista, in uno di questi Stati, un’attività soggetta a statuto legislativo o regolamentare o subordinata al possesso di un diploma nazionale o internazionale riconosciuto ed eserciti uno o più più delle professioni costituenti l’oggetto sociale della società;

b) che possono esercitare una professione solo se un loro associato soddisfa le condizioni richieste per esercitare detta professione;

c) preservando i principi etici applicabili a ciascuna professione;

d) Tenendo conto delle incompatibilità e dei rischi di conflitto di interessi propri di ciascuna professione;

e) Preservando l’integrità delle missioni dei professionisti legate allo status di funzionario pubblico e ministeriale nell’esercizio delle loro funzioni;

f) Assicurando la rappresentanza di almeno un componente, esercitante in azienda, di ciascuna professione esercitata dalla società all’interno del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza della società. »

Sarà così possibile riunire all’interno della stessa struttura Avvocati, Notai, Ufficiali giudiziari, banditori, amministratori giudiziari, rappresentanti giudiziari, procuratori in proprietà industriale e dottori commercialisti.

Con questa novità, la legge francese è in sintonia con molti dei suoi vicini europei che hanno già autorizzato questo lavoro di collaborazione.

Tuttavia, se il progresso sembra interessante, deve essere considerato sotto il prisma delle condizioni di insediamento di ciascuna delle professioni che possono aderire a una tale società di pratica interprofessionale.

Infatti, ed è questo il problema, non tutte le professioni legali sono libere di organizzarsi come vogliono, questo è ad esempio il caso dei notai, degli ufficiali giudiziari o dei commissari-valutatori.

L’articolo 52 di questa legge dà loro la possibilità di stabilirsi liberamente, ma limita questa libertà nel processo.

“Notari, ufficiali giudiziari e banditori d’asta giudiziarie possono insediarsi liberamente nelle zone dove l’insediamento di uffici sembra utile per rafforzare la prossimità o l’offerta di servizi.

Tali aree sono determinate da una mappa elaborata congiuntamente dai Ministri della Giustizia e dell’Economia, su proposta dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell’articolo L. 462-4-1 del Codice del Commercio. Sono definiti in dettaglio rispetto ai criteri specificati dal decreto, inclusa un’analisi demografica dell’evoluzione prevedibile del numero di professionisti installati.

A tal fine, questa mappa individua i settori in cui, per rafforzare la prossimità o l’offerta di servizi, appare utile la creazione di nuovi uffici di notaio, ufficiale giudiziario o banditore giudiziario.

Al fine di garantire un progressivo incremento del numero degli uffici da realizzare, in modo da non stravolgere le condizioni di attività degli uffici esistenti, la presente mappa è accompagnata da raccomandazioni sui tempi di insediamento compatibilmente con un progressivo incremento del numero di professionisti. nella zona interessata. Questa mappa viene resa pubblica e rivista ogni due anni. »

Questi professionisti sono liberi di insediarsi in aree dove l’istituzione di uffici sembra utile. Queste zone sono determinate congiuntamente dai Ministri della Giustizia e dell’Economia su proposta dell’Autorité de la concurrence.

Pertanto, se in teoria sarà possibile creare strutture in grado di soddisfare tutte le esigenze della clientela, in pratica la creazione di tali strutture sarà condizionata dalla preventiva autorizzazione ad insediarsi  liberamente  .

Studio Legale DAMY