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Con sentenza del 21 giugno 2012, la seconda camera civile ha dichiarato che non vi era motivo di adire il Consiglio costituzionale della seguente questione prioritaria di costituzionalità, trasmessa dalla Corte d’appello di Reims: “L’articolo 7 della legge n.  91 -647 del 10 luglio 1991 relativo al gratuito patrocinio viola i diritti e le libertà garantiti dagli articoli 1, 6 e 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino e dall’articolo 1 della Costituzione  ” .

In primo luogo, la questione posta non è nuova perché non riguarda l’interpretazione di una norma costituzionale che il Consiglio costituzionale non ha ancora avuto modo di applicare. In secondo luogo, la questione posta non è grave in quanto il fatto di riservare il beneficio del gratuito patrocinio alla persona la cui azione non appare, manifestamente, inammissibile o infondata, da un lato, non viola il principio di uguaglianza, che non impediscono al legislatore di disciplinare diversamente situazioni diverse o di derogare alla parità per motivi di interesse generale, sempre che, in entrambi i casi, la disparità di trattamento che ne deriva sia direttamente connessa alla finalità della legge che la istituisce e che, nell’esercizio della questo potere,essa non priva le garanzie dei requisiti costituzionali e, d’altra parte, non comporta una violazione sostanziale del diritto ad un effettivo ricorso in quanto colui al quale non è stato concesso il beneficio del gratuito patrocinio ha mezzi di ricorso contro la decisione di rifiutare tale aiuto, conserva il diritto di agire in giudizio a sostegno della sua richiesta e, nel caso in cui il giudice accolga la sua azione, ottenere il rimborso delle spese, delle spese e degli onorari che ha esposto o pagato, fino alla concorrenza del gratuito patrocinio di cui avrebbe beneficiato in considerazione delle sue risorse. Le spese e gli onorari che ha sostenuto o pagato, entro il limite dell’importo del gratuito patrocinio che avrebbe ricevuto date le sue risorse. i costi e gli onorari che ha sostenuto o pagato,nei limiti dell’importo del patrocinio a spese dello Stato di cui avrebbe beneficiato tenendo conto delle sue risorse. non comporti una violazione sostanziale del diritto a un ricorso effettivo, a condizione che la persona alla quale non è stato concesso il beneficio del gratuito patrocinio disponga di mezzi di impugnazione contro la decisione di rifiutare tale aiuto, conserva il diritto di adire un tribunale a sostegno della sua pretesa e, in caso di accoglimento del ricorso da parte del giudice, di ottenere il rimborso delle spese, delle spese e degli onorari da lui sostenuti o corrisposti, fino all’importo del gratuito patrocinio di cui essa avrebbe beneficiato visto le sue risorse. Le spese e gli onorari che ha sostenuto o pagato, entro il limite dell’importo del gratuito patrocinio che avrebbe ricevuto date le sue risorse.Le spese e gli onorari che ha sostenuto o pagato, entro il limite dell’importo del gratuito patrocinio che avrebbe ricevuto date le sue risorse. non comporti una violazione sostanziale del diritto a un ricorso effettivo, a condizione che la persona alla quale non è stato concesso il beneficio del gratuito patrocinio disponga di mezzi di impugnazione contro la decisione di rifiutare tale aiuto, conserva il diritto di adire un tribunale a sostegno della sua pretesa e, in caso di accoglimento del ricorso da parte del giudice, di ottenere il rimborso delle spese, delle spese e degli onorari da lui sostenuti o corrisposti, fino all’importo del gratuito patrocinio di cui essa avrebbe beneficiato visto le sue risorse. i costi e gli onorari che ha sostenuto o pagato,nei limiti dell’importo del patrocinio a spese dello Stato di cui avrebbe beneficiato tenendo conto delle sue risorse. Le spese e gli onorari che ha sostenuto o pagato, entro il limite dell’importo del gratuito patrocinio che avrebbe ricevuto date le sue risorse.

Comprensione dell’articolo 7 della legge sul gratuito patrocinio: –

In questa sezione forniremo una panoramica e un’analisi della sezione 7 della legge sull’assistenza legale. Esploreremo le principali disposizioni, gli obiettivi e le implicazioni di questo articolo nel contesto del gratuito patrocinio.

Rifiuto di un QPC: implicazioni e considerazioni legali: –

In questa sezione esploreremo il rigetto di una questione prioritaria di costituzionalità ( QPC ) relativa alla sezione 7 della legge sul patrocinio a spese dello Stato. Esamineremo i motivi del rigetto, le conseguenze legali e il potenziale impatto sull’accesso alla giustizia e sulla fornitura di  service di assistenza legale .

Studio Legale DAMY