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La redazione del contratto di locazione commerciale è un momento importante sia per il locatario che per il locatore. Grazie all’atto dell’avvocato, le due parti mettono al sicuro punti ben precisi che potrebbero rivelarsi controversi, come l’inventario o la risoluzione del contratto di locazione.

 

L’attività dichiarata:

 

L’attività menzionata nel contratto di locazione è spesso molto restrittiva. Il locatario deve quindi essere estremamente vigile nella redazione di questa clausola. Se desidera estendere la sua attività ad un’attività correlata, l’atto dell’avvocato può farlo menzionare molto chiaramente nel contratto di locazione. Se non lo ha fatto, il locatore può chiedere, in cambio, un’indennità di despecializzazione, o anche un aumento del canone. Ogni nuova attività può essere oggetto di contenzioso. Occorre quindi definire chiaramente le attività in locazione: quelle esistenti alla data del contratto e quelle che potrebbero esserlo successivamente.

 

Un secondo stato di cose:

 

Il contratto di locazione commerciale impone quasi sistematicamente un inventario contraddittorio alla firma del contratto di locazione. Al termine del contratto di locazione, il locatario è spesso tenuto a restituire i locali allo stato originario. In caso di lavori di sviluppo autorizzati dal locatore, è quindi più prudente far redigere un verbale contraddittorio con l’atto dell’avvocato, vale a dire un secondo inventario dopo il completamento dei lavori. In questo caso, la restituzione dei locali verrà effettuata in base a questo secondo inventario e non all’inventario originale.

 

Chi paga il lavoro?

 

Con l’ausilio dell’avvocato, le due parti vengono consigliate sulla redazione di una clausola che specifichi tutti i degradi che potrebbero ricadere su grandi opere a carico del locatore, pena la presenza finanziaria del locatario. tenue. Per quanto riguarda i lavori prescritti dall’amministrazione, come i lavori relativi alle norme di salute e sicurezza, sono assimilati alle riparazioni rese necessarie da forza maggiore e sono quindi a carico del locatore. Se invece tali lavori sono consequenziali all’utilizzo degli impianti, sono a carico del locatario. È indispensabile elencare con precisione nell’atto le agevolazioni previste dal locatario per esercitare la sua attività.

 

Mancato pagamento:

 

Nell’atto deve essere inserita una clausola risolutiva che consenta la risoluzione automatica del contratto di locazione in caso di mancato pagamento. Ma questa clausola non è sufficiente ed è necessario aggiungere una menzione che specifica che il locatore può invocare la risoluzione del contratto di locazione solo a condizione di aver precedentemente notificato un mandato di pagamento da parte dell’ufficiale giudiziario. Un periodo è concesso al locatario.

Studio Legale DAMY , Nizza, diritto commerciale, Aggiornamento 2022