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La Corte di Cassazione rifiuta di ritenere, con riguardo alla vendita di computer on line, che la vendita di un computer con software preinstallato costituisca una pratica commerciale scorretta , poiché il cliente ha la possibilità di acquistare su un sito web collegato questo computer nudo, cioè senza questo software.

Si tratta, infatti, in questo caso di vendita di computer via Internet e risulta, rileva il Tribunale di regolamentazione, che il consumatore, recandosi su un sito web dedicato ai professionisti, aveva la possibilità di trovare e acquistare “bare computer di metallo.
Pertanto, il distributore non si è accontentato, in realtà, di vendere computer con software preinstallato. Di conseguenza, tali vendite, in quanto rappresentano solo un elemento tra gli altri dell’offerta commerciale del distributore, non presentano natura di pratica commerciale scorretta.

Per la Corte di Cassazione, al fine di sostenere o respingere, con riferimento alla commercializzazione di un determinato bene, la qualificazione di pratica commerciale scorretta, occorre pertanto confrontare tale bene con l’offerta commerciale complessiva del distributore, a partire dalla momento in cui il consumatore ha facile accesso ad esso.

La CGUE potrebbe porre fine al dibattito a cui assistiamo da diversi anni sulla questione se il fatto che un produttore di computer li venda “chiavi in ​​mano”, vale a dire con diversi software preinstallati (compreso il sistema operativo), costituisce una pratica commerciale scorretta nei confronti dei consumatori.

Ad ogni modo, è quanto auspica la Corte di Cassazione, che con sentenza del 17 giugno 2015 (ricorso n. 14-11437) ha deciso di porre alla CGUE tre quesiti:

– 1°) gli articoli 5 e 7 della direttiva 2005/29 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, debbano essere interpretati nel senso che un’offerta congiunta consistente in la vendita di un computer dotato di software preinstallato costituisce una pratica commerciale ingannevole quando il produttore del computer ha fornito, tramite il suo rivenditore, informazioni su ciascuno dei software preinstallati, ma non ha specificato il costo di ciascuno di questi elementi?

– 2°) l’articolo 5 della direttiva 2005/29 deve essere interpretato nel senso che un’offerta congiunta consistente nella vendita di un computer dotato di software preinstallato costituisce una pratica commerciale scorretta, quando il produttore non lascia altra scelta al consumatore che accettare questo software o ottenere la revoca della vendita?

– 3°) se l’articolo 5 della direttiva 2005/29 debba essere interpretato nel senso che un’offerta congiunta consistente nella vendita di un computer dotato di software preinstallato costituisce una pratica commerciale sleale, quando il consumatore non è in grado di ottenere un computer privo di software dello stesso produttore?

Si ricorderà che la giurisprudenza si è mostrata particolarmente altalenante sul punto negli ultimi anni.

Diverse sentenze hanno invalidato la pratica della vendita di computer con software preinstallato, ritenendo che si tratti di una pratica scorretta in quanto il cliente non viene informato della possibilità di acquistare un computer “nudo” o del valore degli elementi che compongono l’offerta , che potrebbe alterarne sostanzialmente il comportamento (si veda in particolare CA Versailles, 5 maggio 2011).

Altre sentenze hanno, invece, sottolineato che tale vendita non può essere abusiva poiché soddisfa le aspettative di un’ampia fetta di consumatori desiderosi di beneficiare di un computer pronto all’uso, senza dover scegliere e acquistare tra i vari sistemi operativi sistemi sul mercato e che l’acquirente acquisti consapevolmente tale computer (cfr. in particolare Cass. 1ère civ., 5 febbraio 2014, n. 12-25748).

Pertanto, la vendita di computer con software preinstallato non può essere considerata contraria alla cura professionale e quindi non costituisce una pratica commerciale scorretta.

Proprio la posizione assunta dalla Corte d’Appello di Versailles ha dato luogo al ricorso in cassazione e alla decisione presentata in questo articolo.

Nella misura in cui la valutazione del carattere scorretto di una pratica commerciale è oggetto di una direttiva comunitaria il cui obiettivo è quello di armonizzare le legislazioni tra gli Stati membri dell’UE, non si può che sperare che il fatto di aver sottoposto questo dibattito all’analisi di la CGUE finalmente porrà fine a tutto ciò.

Continua……

Grégory Damy , Avvocato di diritto dei consumatori, Nizza, aggiornamento 2022