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Dall’inizio del 2013 le imprese possono beneficiare del CICE , che corrisponde ad un credito d’imposta pari al 4% dell’importo della retribuzione inferiore a 2,5 volte il salario minimo. Il rimborso è immediato e non più soggetto all’imposta sui redditi.
Il CICE è vantaggioso per tutte le aziende che impiegano dipendenti perché il sistema si basa sul calcolo della retribuzione: stipendi non superiori a 2,5 volte lo Smic, indennità di ferie retribuite, benefici in natura, premi, ecc. compartecipazione, partecipazione agli utili e piani di risparmio aziendale.
Il salario minimo è preso in considerazione per la durata del lavoro prevista contrattualmente per il periodo in cui i dipendenti sono presenti in azienda se questi ultimi non sono a tempo pieno o non sono assunti su base annuale.
Possono beneficiarne le aziende che rientrano in un sistema fiscale reale, soggetto all’imposta sulle società o sul reddito. Possono beneficiarne anche le imprese che beneficiano di un regime di esenzione fiscale sugli utili (giovani imprese innovative, imprese situate in zone franche urbane o zone di rivitalizzazione rurale, ecc.).
Lo scopo del CICE è finanziare il miglioramento della competitività (investimenti, ricerca, innovazione, formazione, assunzioni, prospezione di nuovi mercati, ecc.) ma non deve mirare a finanziare un aumento degli utili distribuiti o aumentare la remunerazione delle persone. esercitare una funzione di gestione.
L’aliquota del 4% per i compensi per l’anno 2013 sarà ridotta al 6% per i compensi corrisposti negli anni successivi.
Il credito d’imposta è dedotto dall’imposta sui redditi dell’anno in cui è stato corrisposto il compenso. Nelle società di persone, sarà trasmesso ai soci in proporzione alla loro partecipazione alla società.
Se esiste un’eccedenza non allocata, essa costituisce un debito che può essere utilizzato per pagare l’imposta sui redditi dovuta per i successivi tre anni.
Tuttavia, può essere rimborsato immediatamente a favore di imprese che rispondono alla definizione comunitaria di PMI (meno di 250 dipendenti e fatturato inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro), a giovani imprese innovative, a nuove società e alle società sottoposte a procedura di salvaguardia, riorganizzazione o liquidazione giudiziale.
Per beneficiare del CICE, i datori di lavoro devono ottemperare ad alcuni obblighi di comunicazione alla propria Urssaf e alle autorità fiscali:
• dichiarazione della base del credito d’imposta, con la dichiarazione della retribuzione interessata dal CICE al momento della determinazione di ogni dichiarazione dei contributi Urssaf,
• speciale dichiarazione che consenta di calcolare presso l’Erario l’importo del credito d’imposta.
Per le società soggette all’imposta sulle società, devono dichiarare la loro CICE al momento della presentazione del bilancio n° 2572, ovvero il 15 del 4° mese successivo alla chiusura dell’esercizio sociale (ad esempio, per un esercizio che termina il 30 settembre, o aprile 15 per un anno fiscale che termina il 31 dicembre).
Per le società soggette ad imposta sui redditi, devono dichiarare il loro CICE al momento della presentazione della “dichiarazione dei redditi”, ovvero il primo giorno lavorativo successivo al 1° maggio.
L’importo del credito d’imposta dovrà poi essere riportato nella dichiarazione dei redditi n. 2042.
Sul sito del servizio pubblico si legge che per migliorare la propria liquidità la società può cedere il proprio credito CICE ad un istituto di credito, che ne diventa titolare. Inoltre, il debito “in germe”, cioè calcolato lo stesso anno di pagamento del compenso su cui si basa il credito d’imposta e prima della liquidazione dell’imposta in N+1, può essere ceduto anche ad un istituto di credito.
Una volta ceduto il credito futuro, la società cedente può detrarre dall’imposta solo la parte di credito non ceduto (ossia la differenza tra l’importo ceduto e l’importo effettivamente iscritto del credito d’imposta, all’atto della presentazione della dichiarazione). Ad esempio, se un’azienda vende a luglio 2013 un credito futuro (rappresentativo del CICE stimato per l’anno 2013) di 30.000 euro a una banca e l’effettivo importo del suo credito d’imposta, riportato nella dichiarazione dei redditi di marzo 2014, è € 40.000, la società può richiedere un credito d’imposta di € 10.000 (€ 40.000 – € 30.000).
Può esserci un solo incarico per anno solare. La società non può effettuare più trasferimenti parziali nello stesso anno.Il prefinanziamento è assistito da un regime di garanzia parziale di Oséo/BPI per alcune PMI. Spetta all’istituto di credito richiedere tale garanzia, senza che l’impresa stessa debba compiere particolari passi.
Aggiornamento del processo per il 2016:
Oggi il suo tasso è pari al 6% della retribuzione corrisposta.
Nei dipartimenti d’oltremare l’aliquota è del 7,5% per le retribuzioni corrisposte nel 2015, poi del 9% a partire dal 2016.
La base di tale credito d’imposta è costituita dalla retribuzione lorda assoggettata ai contributi sociali, corrisposta nell’arco di un anno solare, sulla base l’orario di lavoro legale (cioè 151,67 ore al mese, o 1.820 ore all’anno).
La retribuzione presa in considerazione è quella utilizzata per il calcolo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro: retribuzione base, pagamento di straordinari o ore aggiuntive, premi, indennità di ferie retribuite, prestazioni in natura, ecc. Sono esclusi i bonus corrisposti ai tirocinanti
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Il sito web economie.gouv.fr offre un simulatore di credito d’imposta: http://www.economie.gouv.fr/ma-competitivite/simulateur-credit-dimpot-pour-competitivite-et-lemploi
Studio Legale DAMY – Aggiornamento 2020