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I fatti di causa che hanno dato luogo alla commentata sentenza illustrano la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla questione della distinzione tra contratto d’impresa e contratto di vendita e su quella della colpa dolosa ai sensi dell’art. Articolo L. 113-1 del Codice delle Assicurazioni . Per qualificare il contratto di vendita o il contratto d’impresa la giurisprudenza fa riferimento al criterio della specificità. È contratto di locazione d’opera il contratto che ha ad oggetto non cose determinate in anticipo ma prestazioni specifiche destinate a soddisfare particolari esigenze espresse dal mandante. In questo caso il proprietario di un terreno vi aveva costruito una casa unifamiliare.
Essendo comparse delle crepe generalizzate, si era scelto di procedere alla sua demolizione e poi alla sua ricostruzione. Essendo state nuovamente osservate crepe significative, aveva assegnato all’appaltatore e al suo assicuratore una responsabilità di dieci anni. L’appaltatore aveva chiamato in garanzia il fornitore e il produttore del kit di rinforzo. Il suo ricorso è stato respinto in quanto il contratto concluso con il fornitore era un contratto di vendita. Riprendendo i criteri giurisprudenziali, l’aggiudicatario rilevava che erano stati necessari dei calcoli per produrre il kit con progetto, il che indicava, secondo lui, che le caratteristiche del prodotto erano state determinate in anticipo per le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice. .
Per la Corte d’Appello, però, il fatto che il kit di rinforzo fosse accompagnato da un progetto non era elemento sufficiente per qualificarsi. Non poteva esserci lavoro specifico poiché il fornitore non aveva subappaltato il proprio servizio al produttore del kit. La Corte di Cassazione accoglie tale ragionamento. Il fornitore, avendo acquistato lui stesso e non avendo fatto fabbricare il materiale appositamente, ha soltanto rivenduto il prodotto all’appaltatore.
L’articolo 113-1 del Codice delle assicurazioni prevede che l’ assicuratore non è responsabile delle perdite e dei danni derivanti da una colpa intenzionale o fraudolenta da parte dell’assicurato. Non appena il verificarsi del danno è certo, tale colpa ha l’effetto di eliminare l’aleatorietà del contratto. Si discuteva se bastasse che l’assicurato commettesse volontariamente la colpa o se fosse necessario anche che volesse il danno. La Corte di Cassazione ritiene che, ai sensi di questo testo, la colpa dolosa che esclude la garanzia dell’assicuratore è quella che presuppone la volontà di causare il danno e non soltanto di creare il rischio.
Pertanto, come sviluppato nell’impugnazione della sentenza commentata, la mera consapevolezza da parte dell’assicurato che la sua azione o omissione volontaria avrà l’effetto di creare il danno non è sufficiente per stabilire che l’assicurato avesse la volontà di provocare il danno come è accaduto. I fatti di questa causa dimostrano che la Corte di Cassazione intende mantenere questa definizione rigorosa di colpa dolosa. L’impresa che aveva costruito le fondazioni aveva assistito i proprietari del progetto durante le operazioni di valutazione per il primo disastro. Era quindi consapevole della natura del terreno e della necessità di costruire delle fondazioni specifiche.La Corte d’Appello, per negare la garanzia della compagnia assicurativa, ha sostenuto che essa era quindi necessariamente consapevole, effettuando la costruzione senza realizzare le opportune fondazioni, che i disordini potevano soltanto ripresentarsi. Era un danno futuro e certo.
Viene censurato dalla Corte di Cassazione in quanto tale motivazione non caratterizza la volontà dell’appaltatore di creare il danno così come si è verificato.